Cassation court dismisses appeal as inadmissible for mere factual complaints and excessive sentence claims.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Vincenzo D'Amico inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant complained about the reasoning regarding joint criminal responsibility and the excessive sentence, but the court found these arguments to be mere factual grievances rather than valid legal challenges. Furthermore, the court noted that the lower court adequately addressed the issue of mitigating circumstances by weighing them against aggravating factors and prior criminal record.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 and Art. 360, n. 5 of the Code of Criminal Procedure: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it consists merely of factual complaints or if it challenges the sentencing discretion of the trial court without providing specific, reasoned arguments against the motivation of the judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AMICO VINCENZO nato a PALERMO il 31/05/1991 avverso la sentenza del 03/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; CONSIDERATO IN FATTO E.IN DIRITTO Letto il ricorso di D'amico Vincenzo, ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in relazione al concorso nel reato ex artt. 56- 628, commi primo e terzo, cod. pen., di cui al capo c) dell'imputazione, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; considerato che, pur avendo formalmente espresso censure riconducibili alle categorie del vizio di motivazione, il ricorrente in realtà non ha lamentato una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica, ma una decisione erronea da parte dei giudici d'appello, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata della dinamica dei fatti; osservato che, il medesimo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (in particolare si veda pagg. 4 e 5 della impugnata sentenza, in relazione alla non applicabilità al caso di specie dell'art. 116, cod. pen.), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ritenuto che anche l'ulteriore motivo di ricorso, con cui si contesta l'eccessività della pena non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che per quanto riguarda il profilo della meritevolezza da parte dell'imputato dell'applicazione delle circostanze attenuanti ex art. 62bis, cod. pen., il ricorrente non si è confrontato con la motivazione della impugnata sentenza, che sottolinea come, pur essendo in linea di principio astrattamente non riconoscibili - tenuto conto dei numerosi e gravi precedenti ascritti a carico dell'imputato - si sia, invero, proceduto ad un giudizio di equivalenza delle suddette circostanze con quelle aggravanti; che è principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui anche i soli precedenti penali possono essere valorizzati per escludere il riconoscimento delle attenuanti (cfr., ad es., Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444;
Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv. 274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269). che, quindi, in conclusione, l'onere argomentativo del giudice anche in punto di trattamento sanzionatorio è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2024 I Consigli