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Ordinanza — n. 4493/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming contradictory evidence evaluation and lack of statutory mitigation application.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4493/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Palumbo Carmela inadmissible, ordering her to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the Court of Appeal erred in evaluating evidence regarding luxury fabric scraps and failed to apply statutory mitigating circumstances under Article 62-bis of the Penal Code. The court rejected these claims, noting that the lower court adequately considered the evidence and that the third ground was legally impermissible in a legitimacy review.

Regesto Legislator

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Art. 62-bis cod. pen.; The appeal alleging contradictory evidence evaluation and the non-application of statutory mitigating circumstances is inadmissible in a legitimacy proceeding if the lower court's reasoning is adequate and the claim lacks legal basis.

Parole chiave

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inadmissible appeal legitimacy review statutory mitigation evidence evaluation contradictory reasoning Cassazione ordinanza procedural costs contraffazione di merci

Disposizioni normative citate

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Art. 62-bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALUMBO CARMELA nato a NAPOLI il 08/07/1968 avverso la sentenza del 17/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Letto il ricorso di Palumbo Carmela; Ritenuto che il primo motivo di ricorso lamenta l'erronea valutazione degli elementi di prova e contesta la correttezza della motivazione posta alla base della dichiarazione di responsabilità denunciando la contraddittorietà della motivazione sulla base della diversa lettura degli elementi di prova non è consentito dalla legge; che la Corte di appello appare avere adeguatamente considerato a p.3 della motivazione le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato quali dimostrativi della responsabilità dell'imputata rivenuta nel possesso di ritagli di stoffa di note marche del lusso priva di qualsiasi legittimazione;

Ritenuto che il secondo motivo di ricorso insiste su una tesi alternativa priva di qualsivoglia riscontro; Ritenuto che il terzo motivo di ricorso che denuncia vizio di illogicità della motivazione sulla pena e sulla mancata applicazione delle attenuanti generiche di cui all'art.62-bis cod. pen. non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato, risultando, inoltre, adeguatamente motivato dal Giudice di appello a p.3 della sentenza impugnata; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il