Italian court dismisses appeal as grounds merely repeat lower court arguments without new argumentation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Casamento Gaetano inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant argued against the lower court's liability findings, but the court found his arguments were merely repetitive of those already rejected in the appellate proceedings. Consequently, the appeal was dismissed because it failed to provide specific, new substantive criticism of the first-instance judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.c.; Art. 367 c.p.c.: An appeal is inadmissible if its grounds are merely a pedissequous repetition of arguments already raised and rejected in the appellate instance, lacking the specific argumentative function required to challenge the lower court's reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASAMENTO GAETANO nato a ERICE il 05/03/1992 avverso la sentenza del 08/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
RITENUTO IN FATTO
IIE IN DIRITTO Letto il ricorso di Casamento ~IMF, Ritenuto che i tre motivi di ricorso che contestano la correttezza della motivazione posta alla base del giudizio di responsabilità, sono inammissibili poiché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; Considerato in particolare che il Giudice di appello individua alle pp.2-3 della sentenza impugnata tutti gli elementi costitutivi alla base del giudizio di responsabilità dei reati contestati; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2024 I Consigliere Il Pres