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Ordinanza — n. 4488/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to repetitive arguments and lack of merit in second ground.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4488/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Matteo Mannino's appeal inadmissible and ordered him to pay costs. The appellant argued against the lower court's reasoning on liability and the denial of generic mitigating circumstances. The court rejected these claims because the first argument merely repeated points already dismissed on appeal, while the second argument violated the principle that appellate courts cannot re-examine merits or demand exhaustive consideration of all facts.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it consists solely of a pedissequa repetition of arguments already rejected by the court of first instance, or if it challenges the denial of generic mitigating circumstances without providing new relevant evidence, as the appellate court's role is limited to reviewing legal correctness, not re-evaluating factual merits.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive arguments generic mitigating circumstances appellate review limits legal correctness standard attenuazione della pena sanzioni pecuniarie deduzione per spese

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANNINO MATTEO nato a CATANIA il 09/11/1994 avverso la sentenza del 15/03/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO l'ARDO; .

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO . Letto il ricorso di Mannino Matteo, Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito alle pagine 4-5, ove la corte stabilisce che "seppur controversa la dimensione conoscitiva del dolo, trattandosi di stabilire quanto ampia debba essere la conoscenza del carattere delittuoso della res, è approdo unanime in giurisprudenza che non sia necessario avere una conoscenza specifica, ossia la rappresentazione del fatto nella sua completa materialità e qualificazione giuridica, essendo invece sufficiente la conoscenza degli aspetti essenziali dell'illecito presupposto secondo la valutazione parallela propria della sfera laica, tale cioè che l'uomo medio possa percepire, alla stregua di comuni regole di esperienza, il carattere antigiuridico del fatto;

Ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si vedano pag. 6-7 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;

Rilevato che il ricorso deve essere dischiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,