Cassation court dismisses appeal for inadmissibility as comparative assessment of circumstances is a discretionary merit judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Semeria Federico inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's comparison of opposing circumstances, arguing it lacked legal basis. The court ruled that such comparative assessments are discretionary evaluations typical of the trial court, falling outside the scope of cassation review unless arbitrary or illogical.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: The comparative assessment of opposing circumstances constitutes a discretionary evaluation inherent to the trial judgment, which is not subject to cassation review unless it results in mere arbitrariness or illogical reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SEMERIA FEDERICO nato a LIVORNO il 28/01/1982 avverso la sentenza del 19/01/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; •
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Letto il ricorso di Semeria Federico s Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta il giudizio di comparazione fra opposte circostanze non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); che le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito (si veda pag. 5 della sentenza impugnata) sono, pertanto, incensurabili; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende Roma 9/01/24 I consigliere est. ifL trer