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Ordinanza — n. 4485/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to repetitive arguments and lack of specific criticism on sentencing grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4485/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal filed by Consoli Placido Francesco inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant argued against the lower court's reasoning regarding liability and the denial of general mitigating circumstances, but the court found these arguments merely repetitive of those already rejected on appeal. Consequently, the appeal was rejected because it failed to provide a specific, argumentative critique of the first-instance judgment as required by law.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it consists solely of a pedissequa repetition of arguments already disallowed in the appellate court, lacking the specific argumentative critique required to challenge the judgment's reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive arguments lack of specific critique general mitigating circumstances cassation procedure circostanze attenuanti spese di difesa condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONSOLI PLACIDO FRANCESCO nato a CATANIA il 11/10/1973 avverso la sentenza del 19/01/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Letto il ricorso di Consoli Placido Irizduzpécil— • Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è inammissibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito a pag.4 circa l'avvenuto deterioramento della finestra, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;

Ritenuto che il secondo motivo di ricorso che c:ontesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 4 della sentenza impugnata ove si fa riferimento alla negativa personalità dell'imputato) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo [iisattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di curo tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende Roma 9/01/24 Il consigliere e . st