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Ordinanza — n. 4484/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals for inadmissibility due to lack of specific argumentation and unfounded prescription claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4484/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals by Bambagini Umberto and Lombardelli Anna inadmissible, ordering them to pay court costs and fines. The appellants challenged the lower court's finding of aggravated damage, but the court found their arguments merely repetitive of those already rejected on appeal without providing new substantive critique. Furthermore, the claim of statute of limitations was rejected because the relevant facts predated the 2019 legislative reform, meaning the seven-year limitation period had not yet expired at the time of the appellate judgment.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: Appeals must contain specific and new arguments distinct from those previously examined; claims of statute of limitations are unfounded if the facts occurred before the relevant legislative reform, preventing the limitation period from having expired at the time of the appellate decision.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeals repetitive arguments statute of limitations legislative reform 2019 aggravated damage court costs Cassation procedure ritardo ingiustificato dell'azione penale

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BAMBAGINI UMBERTO nato 1116/04/1966 LOMBARDELLI ANNA nato a GROSSETO il 07/04/1967 avverso la sentenza del 16/02/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Letti i ricorsi di Bambagini Umberto e Lombardelli Anna Ritenuto che il primo, il secondo e il terzo motivo di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, sono inammissibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si vedano in particolare le pagine 6 e 7 della impugnata sentenza), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso che ricostruisce gli elementi indiziari e la valutazione delle prove a carico del ricorrente per il reato di danneggiamento aggravato;

Ritenuto che il quarto e il quinto motivo di ricorso, che deducono la intervenuta prescrizione del reato sono manifestamente infondati posto che deducono l'applicazione della riforma introdotta con la legge n. 3 del 2019 benchè i fatti i fatti siano anteriori al 1 gennaio 2020 così che il termine di prescrizione di anni 7 e mesi 6 non era decorso al momento di emissione della pronuncia di appello; Ritenuto che l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266);

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila ciascuno alla cassa delle ammende Roma 9/01/24 Il consigliere est. t Mie Il Presidente (--,; (