Italian court dismisses appeal as inadmissible due to repetitive arguments failing to challenge the lower court's reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Diop Ndiouga inadmissible and ordered him to pay costs. The appellant argued against the reasoning of the Florence Court of Appeal regarding criminal liability, but the court found his arguments merely repetitive of those already rejected in the second instance. Consequently, the court ruled that the appeal failed to provide a specific, argumentative critique required by law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if it consists solely of a pedissequa repetition of arguments already disallowed in the lower court without offering a new, specific, and argumentative critique of the judgment's reasoning.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIOP NDIOUGA ( CUI 01NT896 ) nato il 13/03/1968 avverso la sentenza del 03/04/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO l'ARDO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Letto il ricorso di Diop Ndiouga; Ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, alle pagine tre e quattro, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; Ritenuto infatti che la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag. 4-5) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett.
e) cod. proc. pen. avendo il giudice d'appello escluso l'ipotesi della non punibilità del falso per la grossolanità del fatto; Rilevato che il ricorso deve essere dischiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2024 Il Consigliere EsteN • Il Presidente