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Ordinanza — n. 4482/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 4482/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4482/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MUSTAFA EMURAH (CUI 042ZDUO ) nato il 14/07/1989 SALIM SACINA nato il 27/10/1993 avverso la sentenza del 22/05/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; E IN DIRITTO Letti i ricorsi di Mustafa Emurah e Salim Sacina, Ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse del Mustafà è del tutto generico perché denunzia l'omessa valutazione delle conclusioni scritte della difesa senza in alcun modo indicare il contenuto che le stesse avrebbero avuto e rispetto alle quali la corte di appello ha omesso di argomentare; rilevato pertanto che il ricorso del Mustafà Emurah deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Considerato invece che la doglianza in punto di omessa sospensione condizionale della pena nell'interesse della Salim Sacina non appare manifestamente infondata poiché la richiesta risulta formulata nelle conclusioni del giudizio di appello;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 4482/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato invece che la doglianza in punto di omessa sospensione condizionale della pena nell'interesse della Salim Sacina non appare manifestamente infondata poiché la richiesta risulta formulata nelle conclusioni del giudizio di appello;

Parole chiave

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allegazioni insufficientemente motivate motivi di cassazione legittimazione a ricorrere impugnabilità della decisione di rinvio perenzione dell'istanza di revisione motivazione inadeguata delle censure costituzionali
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MUSTAFA EMURAH (CUI 042ZDUO ) nato il 14/07/1989 SALIM SACINA nato il 27/10/1993 avverso la sentenza del 22/05/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Letti i ricorsi di Mustafa Emurah e Salim Sacina, Ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse del Mustafà è del tutto generico perché denunzia l'omessa valutazione delle conclusioni scritte della difesa senza in alcun modo indicare il contenuto che le stesse avrebbero avuto e rispetto alle quali la corte di appello ha omesso di argomentare; rilevato pertanto che il ricorso del Mustafà Emurah deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Considerato invece che la doglianza in punto di omessa sospensione condizionale della pena nell'interesse della Salim Sacina non appare manifestamente infondata poiché la richiesta risulta formulata nelle conclusioni del giudizio di appello;

P.Q.M.

Dispone la separazione dei ricorsi; Dichiara inammissibile il ricorso di Mustafa Emurah e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Ritenuto che non sussiste evidente causa di inammissibilità del ricorso di Salim Sacina come rilevato in sede di esame preliminare del procedimento ai fini dell'assegnazione dello stesso alla settima sezione; visto l'art. 610 c.1 ultima parte c.p.p. ordina rimettersi gli atti alla seconda sezione penale competente secondo i criteri tabellari Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2024 Il Consigliere Este Il Pre