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Ordinanza — n. 4481/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to repetitive arguments and lack of new reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4481/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against the denial of sentencing mitigation and the refusal of a specific benefit, claiming errors in the lower court's reasoning. The court rejected these claims because they merely repeated arguments already dismissed at the appellate level and lacked the necessary critical analysis to challenge the first-instance judgment.

Regesto Legislator

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Art. 62, n.6 c.p.; Art. 131 bis c.p.: An appeal is inadmissible if it consists solely of a pedissequous repetition of arguments already rejected at the appellate stage, and a denial of a statutory benefit is not arbitrary when based on a typical assessment of the offender's subjective personality and intent.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive arguments sentencing mitigation omitted motivation subjective intent assessment circostanza attenuante scemata imputabilità infrazione privilegiata

Disposizioni normative citate

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Art. 62, n.6 c.p.
Art. 131 bis c.p.
art. 131 bis c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VRAPI ALTIN nato il 26/09/1977 avverso la sentenza del 05/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Letto il ricorso di Vrapi Altin Ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 ,n.6, c.p., è inammissibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito la quale a pag. 5 ha spiegato che il risarcimento è stato solo parziale, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; Ritenuto che il secondo motivo di ricorso che denuncia il vizio di omessa motivazione sulla mancata applicazione del beneficio di cui all'art. 131 bis c.p., è manifestamente infondato; che la sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag.

5) ha posto a base del rigetto della richiesta di applicazione del beneficio argomentazioni logiche e ineccepibili, attinenti la particolare intensità del dolo, secondo un giudizio tipicamente di merito che non scade nell'illogicità quando, come nel caso in esame, la valutazione del giudice non si esaurisca nel giudizio di astratta gravità del reato, ma esamini l'incidenza dell'illecito sulla capacità a delinquere dell'imputato e, quindi, evidenzi aspetti soggettivi della personalità dell'imputato che ne hanno orientato la decisione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di curo tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende Roma 9/01/24 I consigl