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Ordinanza — n. 4480/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to preclusion on reviewing lower court logic.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4480/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Annunziata Abbate inadmissible and ordered her to pay costs. The appellant challenged the appellate court's reasoning regarding fraud liability and the denial of suspended sentence benefits. The court ruled that Italian law precludes the Supreme Court from re-evaluating the logical consistency of the lower court's decision or substituting its own assessment of the facts.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 365, para. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365, para. 1, lett. b) c.p.p.: The Court of Cassation cannot review the logical consistency of the lower court's reasoning or substitute its own evaluation of the case facts.

Parole chiave

Generato dall'IA
preclusion principle Court of Cassation logical consistency review suspended sentence benefits fraud liability declaration abbandono del procedimento per truffa cessazione dei pagamenti truffa in materia di credito

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 365, para. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365, para. 1, lett. b) c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABBATE ANNUNZIATA nato a PALERMO il 10/0611979 avverso la sentenza del 28/04/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; xv-

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Letto il ricorso di Abbate Annunziata; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità denunciando la illogicità della motivazione sulla base della diversa lettura dei dati processuali, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag.

4) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato, individuando la ricorrente quale soggetto che aveva ricevuto il profitto illecito sulla propria carta postepay. Ritenuto che il secondo motivo di ricorso che denuncia vizio di omessa motivazione sulla mancata applicazione del beneficio della sospensione condizionale è manifestamente infondato; che la sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag.

5) ha posto a base del rigetto della richiesta di applicazione del beneficio argomentazioni logiche e ineccepibili quali la consumazione di altro episodio di truffa in tempi recenti, esprimendo un giudizio di prognosi sfavorevole sulla non reiterazione futura di reati con un giudizio tipicamente di merito che non scade nell'illogicità quando, come nel caso in esame, la valutazione del giudice non si esaurisca nel giudizio di astratta gravità del reato, ma esamini l'incidenza dell'illecito sulla capacità a delinquere dell'imputato e, quindi, evidenzi aspetti soggettivi della personalità dell'imputato che ne hanno orientato la decisione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende Roma 9/01/