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Ordinanza — n. 4479/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal against attempted robbery conviction due to lack of procedural grounds and valid citizen arrest justification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4479/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for attempted improper robbery. The defense argued the vigilante lacked authority to detain the suspect, but the court found the citizen's arrest power valid under specific procedural articles. Consequently, the court rejected the claim that the violence was a justified defense against an illegal act.

Regesto Legislator

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Art. 56, 628 comma 2 cod. pen.; Artt. 380 comma 2 lett. f), 383 comma 1 cod. proc. pen.: The court establishes that private citizens have the power to arrest in flagrant cases, meaning violent reactions by the suspect cannot constitute a justified defense against an illegal act.

Parole chiave

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attempted improper robbery citizen arrest power justified defense procedural inadmissibility private citizen detention rapina illecita violenza reato di coazione

Disposizioni normative citate

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Art. 56, 628 comma 2 cod. pen.
Art. 380 comma 2 lett. f) cod. proc. pen.
Art. 383 comma 1 cod. proc. pen.
Art. 52 cod. pen.
pen., e, pertanto, la reazione violenta dell'autore del fatto non può configurarsi c:ome difesa da un'azione illecita a norma dell'art. 52 cod. pen. (Sez.
art. 52 cod. pen
pen., e, pertanto, la reazione violenta dell'autore del fatto non può configurarsi c:ome difesa da un'azione illecita a norma dell'art. 52 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 50662 del 18/11/2014
(Sez. 2, n. 50662 del 18/11/2014, Rv.
Sez. 5, n. 8310 del 21/1/2016
Sez. 5, n. 8310 del 21/1/2016, Rv.
Sez. 2, n. 35134 del 25/03/2022
266419-01;Sez. 2, n. 35134 del 25/03/2022, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AKILI SAMIR ( CUI 041RIAE ) nato il 18/08/1983 avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Firenze confermava la decisione del locale Tribunale che, in data 31/3/2022, aveva riconosciuto Akili Samir responsabile del delitto di tentata rapina impropria, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia; -rilevato che con l'unico motivo proposto il diFensore censura sotto il profilo del vizio di motivazione la ritenuta sussistenza del delitto contestato in luogo della più lieve ipotesi di tentato furto, sostenendo che il vigilante che ebbe a bloccare l'imputato non aveva titolo per trattenerlo; che il difensore sollecita una rivalutazione delle circostanze di fatto, correttamente apprezzate in sede di merito, avendo già il primo giudice escluso qualsiasi illiceità nella condotta del vigilante che ebbe a fermare il prevenuto, risultando del tutto ininfluenti ai fini della qualificazione giuridica del fatto le asserite illogicità motivazionali della Corte di merito che ha correttamente condiviso la sussunzione del fatto nel paradigma sanzionatorio degli art. 56,628, comma 2, cod.pen. in piena coerenza con la costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui integra il tentativo di rapina impropria la condol:ta dell'agente che, dopo aver sottratto merce dai banchi di vendita di un supermercato ed averla occultata sulla propria persona, al fine di allontanarsi, usa violenza nei confronti dei dipendenti dell'esercizio commerciale che lo hanno colto in flagranza e trattenuto per il tempo necessario all'esecuzione della consegna agli organi di Polizia, poiché anche i privati cittadini hanno, in simili circostanze, il potere di procedere all'arresto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 380, comma secondo, lett. f), e 383, comma primo, cod. proc. pen., e, pertanto, la reazione violenta dell'autore del fatto non può configurarsi c:ome difesa da un'azione illecita a norma dell'art. 52 cod. pen. (Sez. 2, n. 50662 del 18/11/2014, Rv. 261486-01;

Sez. 5, n. 8310 del 21/1/2016, Rv. 266419-01;Sez. 2, n. 35134 del 25/03/2022, Rv. 283847-01); - considerato che, alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi cause d'esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 9 gennaio 2024 La Consigliera estensore Il P