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Sentenza — n. 4478/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for deceased defendant; co-defendant's appeal rejected for inadmissibility and lack of merit.

Numero d'incarto Sentenza — n. 4478/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court annulled the second-instance judgment against Marco Bamonte because the criminal charge was extinguished by his death. The court declared Davide Barontini's appeal inadmissible and rejected his substantive argument regarding the mandatory mitigation under Article 62, paragraph 6 of the Penal Code. Consequently, the appeal was dismissed for Barontini, who was ordered to pay court costs and fines.

Regesto Legislator

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Art. 62, n.6 cod. pen.; Art. 50, n.1 c.p.p.: The death of an accused extinguishes the criminal charge against them, while appeals by co-defendants challenging mitigation provisions are inadmissible if the lower court's reasoning is logically sound and fact-based.

Parole chiave

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extinction of crime by death inadmissible criminal appeal mandatory mitigation provision co-defendant liability penal code article 62 ricorso per risarcimento danni risarcimento alle vittime di reati attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 62, n.6 cod. pen.
Art. 50, n.1 c.p.p.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: BAMONTE MARCO nato a TORINO il 17/01/1985 BARONTINI DAVIDE nato a PONTEDERA il 06/04/1993 avverso la sentenza del 17/05/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Letti i ricorsi di Barontini Davide e Bamonte Marco e le conclusioni scritte degli stessi; Ritenuto che a seguito della morte dell'imputato Bamonte deve dichiararsi essere il reato ascritto allo stesso estinto per morte dell'imputato; Ritenuto che il motivo del ricorso di Barontini che contesta la mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art.62, n.6 cod. pen. non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità,; che il Giudice di appello, a p.5 della sentenza impugnata motiva adeguatamente le ragioni della non applicabilità della suddetta attenuante sulla base della non integralità del risarcimento con valutazioni anche in questo caso ancorate a precise circostanze del fatto; Rilevato pertanto che il ricorso Barontini deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ciascuno.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Bamonte Marco perché il reato è estinto per morte dell'imputato. Dichiara inammissibile il ricorso di Barontini Davide e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2024 I Consigliere E nso e Il Preside