Cassation court dismisses appeal against criminal sentence for generic and inadmissible grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Giusino Danilo inadmissible, ordering him to pay costs and a fine. The appellant challenged a partial reform of his sentence for aggravated robbery and escape, arguing for generic mitigating circumstances and raising a generic responsibility issue. The court rejected these claims as unfounded regarding the gravity of the facts and lacking specific factual references, violating procedural requirements.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385, comma 4 cod. pen.; Art. 581, comma 1 lett. d) cod. proc. pen.: An appeal based on generic arguments regarding sentencing or lacking specific references to the lower court's reasoning is inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIUSINO DANILO nato a PALERMO il 29/10/1990 avverso la sentenza del 21/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Palermo riformava parzialmente la decisione del Gup del Tribunale di Trapani in data 7/7/2022 e, riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 385, comma 4, cod.pen., rideterminava la pena inflitta a Giusino Danilo per i delitti di rapina pluriaggravata ed evasione; -rilevato che il primo motivo che censura il diniego delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti (tra cui la recidiva reiterata) è generico e, comunque, manifestamente infondato, avendo la Corte di merito alle pagg. 3 e 4 ampiamente argomentato la mancata concessione delle circostanze ex art. 62 bis, cod.pen. in ragione della gravità dei fatti ascritti e della specifica inclinazione a delinquere dell'imputato desunta dai plurimi precedenti; -considerato, inoltre, che il secondo motivo in punto di responsabilità è del tutto generico e privo di qualsiasi puntuale riferimento alla motivazione rassegnata dalla sentenza impugnata, con conseguente violazione della disposizione di cui all'art. 581, comma 1 lett.
d) cod.proc.pen.; - ritenuto che, alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi cause d'esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 9 gennaio 2024 La Consigliera estensore Il President