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Ordinanza — n. 4477/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against criminal sentence for generic and inadmissible grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4477/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Giusino Danilo inadmissible, ordering him to pay costs and a fine. The appellant challenged a partial reform of his sentence for aggravated robbery and escape, arguing for generic mitigating circumstances and raising a generic responsibility issue. The court rejected these claims as unfounded regarding the gravity of the facts and lacking specific factual references, violating procedural requirements.

Regesto Legislator

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Art. 385, comma 4 cod. pen.; Art. 581, comma 1 lett. d) cod. proc. pen.: An appeal based on generic arguments regarding sentencing or lacking specific references to the lower court's reasoning is inadmissible.

Parole chiave

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generic appeal grounds inadmissible criminal appeal lack of specific reasoning procedural violation sentencing mitigation denial recidiva nell'infrazione reati penali gravi aggravamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 385, comma 4 cod. pen.
Art. 581, comma 1 lett. d) cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIUSINO DANILO nato a PALERMO il 29/10/1990 avverso la sentenza del 21/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Palermo riformava parzialmente la decisione del Gup del Tribunale di Trapani in data 7/7/2022 e, riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 385, comma 4, cod.pen., rideterminava la pena inflitta a Giusino Danilo per i delitti di rapina pluriaggravata ed evasione; -rilevato che il primo motivo che censura il diniego delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti (tra cui la recidiva reiterata) è generico e, comunque, manifestamente infondato, avendo la Corte di merito alle pagg. 3 e 4 ampiamente argomentato la mancata concessione delle circostanze ex art. 62 bis, cod.pen. in ragione della gravità dei fatti ascritti e della specifica inclinazione a delinquere dell'imputato desunta dai plurimi precedenti; -considerato, inoltre, che il secondo motivo in punto di responsabilità è del tutto generico e privo di qualsiasi puntuale riferimento alla motivazione rassegnata dalla sentenza impugnata, con conseguente violazione della disposizione di cui all'art. 581, comma 1 lett.

d) cod.proc.pen.; - ritenuto che, alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi cause d'esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 9 gennaio 2024 La Consigliera estensore Il President