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Ordinanza — n. 4473/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific argumentation against lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4473/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal filed by Di Fatta Antonino inadmissible and ordered him to pay litigation costs and a fine. The appellant challenged the appellate court's finding of subjective intent regarding illegal vehicle sales, arguing the reasoning was flawed. The court rejected this claim because the arguments merely repeated those already dismissed in the second instance without providing new, specific critique.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.c.; Art. 367 c.p.c.: An appeal is inadmissible if its grounds are merely a pedissequa repetition of arguments already rejected in the second instance, failing to perform the typical function of a specific and argumentative critique against the contested judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specific argumentation reiteration of rejected grounds subjective intent element litigation costs and fine impugnazione di decisioni amministrative ripetibili dell'avvocato ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.c.
Art. 367 c.p.c.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI FATTA ANTONINO nato a PALERMO il 27/05/1998 avverso la sentenza del 07/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Letto il ricorso di Di Fatta Antonino, Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta alla base del giudizio di responsabilità circa la sussistenza dell'elemento soggettivo, è inammissibile poiché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;

Considerato che, in particolare, il Giudice di appello motiva alle pp.1-2 della sentenza impugnata circa la sussistenza dell'elemento psicologico desunto dalla totale inosservanza delle regole poste per la compravendita dei ciclomotori poiché erano assenti i documenti e la targa; peraltro, aggiungendo l'assenza di qualsiasi informazione sul venditore e sulla provenienza del ciclomotore, nonché l'irrisorietà del prezzo pagato, che rendono palese ia provenienza illecita del bene; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2024 IlConsigliere tensore Il Preside