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Ordinanza — n. 4471/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against conviction for receiving stolen goods due to lack of specific argumentation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4471/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Filippo Amato's appeal against his conviction for receiving stolen goods inadmissible. The appellant challenged the denial of general mitigating circumstances and sentencing without addressing the appellate court's detailed reasoning regarding his criminal history and the special mitigation applied. The court rejected the appeal because the grounds raised were not specific enough to engage with the lower court's extensive justification.

Regesto Legislator

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Art. 648, comma 4, cod. pen.; Art. 595, cod. proc. pen.: An appeal must specifically address the lower court's reasoning; generic complaints regarding sentencing or mitigation without pinpointing errors render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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receiving stolen goods inadmissible appeal general mitigation sentencing guidelines criminal history procedural defect costs award attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 648, comma 4, cod. pen.
Art. 595, cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMATO FILIPPO nato a PALERMO il 25/01/1975 avverso la sentenza del 28/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Palermo confermava la decisione del locale Tribunale che, in data 2/4/2021, aveva riconosciuto l'imputato Amato Filippo colpevole del delitto di ricettazione, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia; -rilevato che l'unico motivo formulato censura il diniego delle attenuanti generiche e la dosimetria della pena senza confrontarsi in termini puntuali con l'ampia motivazione rassegnata dai giudici d'appello, che dà conto dela impossibilità di accedere alla richiesta difensiva in ragione dei plurimi e gravi precedenti che militano a carico dell'imputato e della mitezza del trattamento sanzionatorio irrogato in primo grado, previo riconoscimento dell'attenuante speciale di cui all'art. 648, comma 4, cod.pen. ed esclusione della recidiva qualificata; - ritenuto che, alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi cause d'esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 9 gennaio 2024 La Consigliera estensore Il Presidente