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Ordinanza — n. 4470/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to repetitive arguments and lack of specific critique on sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4470/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Roberto Miceli inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged the lower court's application of Article 62, paragraph 4 of the Criminal Code regarding the leniency of the offense. The court rejected the appeal because the arguments merely repeated those already dismissed at the appellate level without providing a specific, reasoned critique.

Regesto Legislator

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Art. 62, n.4 cod. pen.; An appeal is inadmissible if it consists solely of a pedissequa repetition of arguments already rejected at the appellate level, failing to perform the typical function of a reasoned critique against the contested judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive arguments lack of reasoned critique Article 62 Criminal Code appellate review standards incasso dei contributi di mantenimento pena sproporzionata restituzione dei sussidi statali

Disposizioni normative citate

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Art. 62, n.4 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MICELI ROBERTO nato a PALERMO il 27/05/1968 avverso la sentenza del 28/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Letto il ricorso di Miceli Roberto; Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione in relazione all'applicazione dell'art.62, n.4 cod. pen., è inammissibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, in particolare, il Giudice di appello ha adeguatamente motivato a p.3-4 della sentenza impugnata circa l'impossibilità di ritenere la particolare tenuità del fatto in considerazione del valore dell'importo di euro 800 dell'assegno; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2024 Consigliere Estensore Il Presidente