Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 4469/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to repetitive arguments and lack of specific criticism on sentencing grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4469/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Affatigato Antonino inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's reasoning on attempted burglary and the denial of general mitigating circumstances, arguing for specific re-evaluation. The court rejected these claims because the arguments merely repeated those already dismissed at the appellate level and failed to provide a substantive critique of the first-instance judgment.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 364, para. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it consists solely of a pedissequous repetition of arguments already rejected by the court of first instance without offering new specific grounds of criticism against the judgment's reasoning.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal repetitive arguments lack of specific criticism general mitigating circumstances attempted burglary attenuazione della pena pluralità di motivazioni riduzione delle spese giudiziarie

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364, para. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
art. 707 cod. pen
2 e 3, dove si ritengono integrati i presupposti delle condotte di ricettazione e di cui all'art. 707 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AFFATIGATO ANTONINO nato a PALERMO il 24/03/1981 avverso la sentenza del 03/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; A

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Affatigato Antonino, Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito alle pag. 2 e 3, dove si ritengono integrati i presupposti delle condotte di ricettazione e di cui all'art. 707 cod. pen., dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che in particolare la Corte motivava circa il rinvenimento dell'imputato in possesso di arnesi atti allo scasso, oltre che di una componente elettronica asportata da un'autovettura;

Ritenuto che il secondo motivo di ricorso con cui si contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, alle pag. 4 e 5, dove si evidenziano molteplici precedenti che esprimono un'elevata capacità a delinquere dell'imputato, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o !:;uperati tutti gli altri da tale valutazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 9 gennaio 2024 Consigliere e ensore 3alect) Il Presidente Luigi Agostinacchio