Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 4468/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding witness credibility and generic mitigating circumstances in criminal case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4468/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal inadmissible, rejecting arguments concerning witness credibility and the denial of generic mitigating circumstances. The appellant failed to provide specific evidence or new arguments, merely reiterating points already dismissed by the appellate court. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 192, comma 3 cod. proc. pen.; Art. 640 c.p.p.: Appeals based solely on witness credibility without new evidence or specific argumentation are inadmissible as they constitute mere repetition of previously rejected grounds.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility witness credibility assessment generic mitigating circumstances reiteration of arguments procedural violation claim perseguimento penale per truffa mancanza di credibilità truffa all'assistenza sociale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 192, comma 3 cod. proc. pen.
E IN DIRITTO Letto il ricorso di Alessi Elvira; Ritenuto che il primo motivo di ricorso che denunc:ia vizio di violazione di legge in relazione all'art. 192 cod.
Art. 640 c.p.p.
e vizio della motivazione posta a base della condanna per il reato di cui all'art. 640 c.p.p., non è deducibile, in quanto le regole dettate dall'art.
art. 192 cod. proc. pen
E IN DIRITTO Letto il ricorso di Alessi Elvira; Ritenuto che il primo motivo di ricorso che denunc:ia vizio di violazione di legge in relazione all'art. 192 cod. proc. pen.
art. 640 c.p
e vizio della motivazione posta a base della condanna per il reato di cui all'art. 640 c.p.p., non è deducibile, in quanto le regole dettate dall'art.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALESSI ELVIRA nato a MESSINA il 29/03/1968 avverso la sentenza del 20/03/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Letto il ricorso di Alessi Elvira; Ritenuto che il primo motivo di ricorso che denunc:ia vizio di violazione di legge in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. e vizio della motivazione posta a base della condanna per il reato di cui all'art. 640 c.p.p., non è deducibile, in quanto le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, anche se costituita parte civile, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione (si veda in particolare pag.3, ove si evidenzia l'assenza di deduzioni e di documentazione della ricorrente a sostegno di quanto contestato) , della credibilità soggettiva del/della dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez.

U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214); Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del diniego della concessione dePe circostanze attenuanti generiche, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, specificatamente nella pagina 4 della impugnata sentenza, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissioile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende Roma 9/01/24 Il consigliere est.