Italian Court dismisses appeals for inadmissibility due to repetition of rejected arguments regarding art. 712 criminal code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals by Castrofilippo Giovanni and Merlino Stefano inadmissible, ordering them to pay procedural costs and a fine. The appellants sought to overturn a second-instance acquittal on some counts and a reduction of sentence for others, arguing against the classification of their actions under Article 712 of the Criminal Code. The court rejected these requests because the arguments were merely repetitions of points already thoroughly examined and dismissed by the lower courts with sound legal reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, para. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, para. 1, lett. b) c.p.p.: Appeals are inadmissible when they merely repeat arguments already scrutinized and rejected by the court of first instance or second instance with legally correct and logically sound reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CASTROFILIPPO GIOVANNI nato a PALERMO il 09/09/1967 MERLINO STEFANO nato a PALERMO il 20/02/1968 avverso la sentenza del 12/06/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Messina, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Patti in data 26/5/2022, assolveva gli imputati Castrofilippo Giovanni e Merlino Stefano in relazione alla ricettazione di alcuni dei beni rinvenuti nella loro disponibilità per difetto di prova in ordine alla provenienza delittuosa; confermava la penale responsabilità dei ricorrenti con riguardo alla ricettazione di tre dipinti di provenienza furtiva e per l'effetto rimodulava la pena, sostituendo quella detentiva con la detenzione domiciliare; -rilevato che i ricorsi proposti con unico atto e comuni motivi sono inammissibili giacché reiterano rilievi già scrutinati dalla Corte di merito e disattesi con motivazione giuridicamente corretta e priva di frizioni logiche; che, infatti, i giudici territoriali (pag.
4) hanno persuasivamente esposto le ragioni che ostano alla sussunzione del fatto nell'ipotesi contravvenzionale ex art. 712 cod.pen., segnalando l'inattendibilità delle scritture private prodotte e l'assenza di informazioni sulle modalità di acquisizione dei dipinti in contestazione; - ritenuto che, alla luce delle considerazioni che precedono, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi cause d'esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 9 gennaio 2024 La Consigliera estensore Il Presidente