Ordinanza — n. 4466/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOUATE ZAKARIA (CUI 01XAWD1) nato il 06/11/1981 avverso la sentenza del 04/04/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS; Ritenuto in fatto e consiiderato in diritto Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Genova confermava la decisione del locale Tribunale che, in data 22/3/202maveva riconosciuto l'imputato Touate Zakaria colpevole del delitto di ricettazione, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia,; -rilevato che l'unico motivo formulato in punto di sussistenza del dolo di ricettazione e qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 712 cod.pen. reitera rilievi adeguatamente scrutinati e motivatamente disattesi dalla Corte di merito che, a pag. 3, ha esposto le ragioni alla base del rigetto del gravame difensivo; -considerato che la valutazione dei giudici di merito è conforme alla costante giurisprudenza di legittimità alla cui stregua, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere tratta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte del soggetto agente (Sez. 2„ n. 53017 del 22/11/2016, Rv. 268713 - 01; n. 20193 del 19/04/2017, Rv. 270120-01;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 712 cod.pen; Ordinanza — n. 4466/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Se2:. 3, n. 40385 del 5/7/2019, Rv. 276935- 01); - ritenuto che, alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrenl:e al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi cause d'esonero.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOUATE ZAKARIA (CUI 01XAWD1) nato il 06/11/1981 avverso la sentenza del 04/04/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS; Ritenuto in fatto e consiiderato in diritto Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Genova confermava la decisione del locale Tribunale che, in data 22/3/202maveva riconosciuto l'imputato Touate Zakaria colpevole del delitto di ricettazione, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia,; -rilevato che l'unico motivo formulato in punto di sussistenza del dolo di ricettazione e qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 712 cod.pen. reitera rilievi adeguatamente scrutinati e motivatamente disattesi dalla Corte di merito che, a pag. 3, ha esposto le ragioni alla base del rigetto del gravame difensivo; -considerato che la valutazione dei giudici di merito è conforme alla costante giurisprudenza di legittimità alla cui stregua, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere tratta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte del soggetto agente (Sez. 2„ n. 53017 del 22/11/2016, Rv. 268713 - 01; n. 20193 del 19/04/2017, Rv. 270120-01;
Se2:. 3, n. 40385 del 5/7/2019, Rv. 276935- 01); - ritenuto che, alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrenl:e al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi cause d'esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 9 gennaio 2024 La Consigliera estensore Il President