Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to preclusion against re-evaluating factual findings and logical reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Gabrieli Ysenia inadmissible and ordered her to pay costs. The appellant challenged the lower court's reasoning regarding her criminal liability and the timing of a mitigating circumstance. The court ruled that it lacks the authority to re-evaluate the factual findings or the logical consistency of the first-instance judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: The Court of Cassation is precluded from re-evaluating the factual findings or the logical reasoning of the lower court, limiting its review to the absence of specific legal errors.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GABRIELI YSENIA nato a PIETRASANTA il 08/04/1992 avverso la sentenza del 12/04/2023 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
RITENUTO IN FATTO
.E IN DIRITTO Letto il ricorso di Gabrieli Ysenia; Ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità denunciando la illogicità della motivazione sulla base della diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.
U., n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, si veda in particolare, pag. 14, ove viene chiarito che l'imputata era stata personalmente riconosciuta come autrice della condotta illecita; Ritenuto invece quanto al secondo motivo che la Corte d'Appello ha già segnalato come l'attenuante di cui all'ad 62 co. 6 cod. pen. non possa essere riconosciuta in ragione della tardività del risarcimento nel presente giudizio abbreviato; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 genn