Italian Court dismisses appeals as generic and indeterminate, violating procedural requirements for specific grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals filed by Floriani Soleima and Moretti Ason inadmissible. The court found the arguments challenging the sentencing motivation generic and indeterminate because they failed to specify the exact elements underlying the criticism. Consequently, the appeals were rejected, and the appellants were ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.: Appeals must be specific; generic or indeterminate arguments lacking precise grounds for criticism are inadmissible as they prevent the reviewing judge from exercising their supervisory power.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: FLORIANI SOLEIMA nato a ASOLO il 04/01/1988 MORETTI ASON nato a PADOVA il 09/08/2001 avverso la sentenza del 02/03/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; •
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Letti i ricorsi di Floriani Soleima e Moretti Jason, Ritenuto che i motivi di ricorso che contestano la correttezza della motivazione posta alla base della dichiarazione di responsabilità, sono generici per indeterminatezza poiché privi dei requisiti prescritti dall'art.581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ciascuno.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende ciascuno. Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2024 IlConsigliere Estensore Il Presidente