Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 4460/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals as generic and indeterminate, violating procedural requirements for specific grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4460/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeals filed by Floriani Soleima and Moretti Ason inadmissible. The court found the arguments challenging the sentencing motivation generic and indeterminate because they failed to specify the exact elements underlying the criticism. Consequently, the appeals were rejected, and the appellants were ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.: Appeals must be specific; generic or indeterminate arguments lacking precise grounds for criticism are inadmissible as they prevent the reviewing judge from exercising their supervisory power.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeals generic grounds indeterminate arguments procedural requirements specificity of criticism motivazione inadeguata delle censure costituzionali condono delle spese procedurali motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: FLORIANI SOLEIMA nato a ASOLO il 04/01/1988 MORETTI ASON nato a PADOVA il 09/08/2001 avverso la sentenza del 02/03/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; •

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Letti i ricorsi di Floriani Soleima e Moretti Jason, Ritenuto che i motivi di ricorso che contestano la correttezza della motivazione posta alla base della dichiarazione di responsabilità, sono generici per indeterminatezza poiché privi dei requisiti prescritti dall'art.581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ciascuno.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende ciascuno. Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2024 IlConsigliere Estensore Il Presidente