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Ordinanza — n. 4459/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 4459/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4459/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE VINCENTIS PIETRO nato a TARANTO il 04/04;1966 avverso la sentenza del 18/01/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; E IN DIRITTO Letto il ricorso di De Vincentis Pietro, Ritenuto che il motivo di ricorso contesta la correttezza della motivazione posta alla base del giudizio di responsabilità, è inammissibile poiché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; Considerato in particolare che il Giudice di appello motivando in ordine alla destinazione alla vendita dei prodotti contraffatti alla p.5 della sentenza impugnata sottolinea l'assenza dell'autorizzazione alla vendita di abbigliamento cortestualmente alla presenza di un apposito scomparto del bancone del bar adibito a nascondiglio della merce illegale finalizzato alla visione e alla vendita della suddetta, tra l'altro presente in quantità considerevoli;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 4459/2024 — snpen · Corte di Cassazione: di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; E IN DIRITTO Letto il ricorso di De Vincentis Pietro, Ritenuto che il motivo di ricorso contesta la correttezza della motivazione posta alla base del giudizio di responsabilità, è inammissibile poiché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; Considerato in particolare che il Giudice di appello motivando in ordine alla destinazione alla vendita dei prodotti contraffatti alla p.5 della sentenza impugnata sottolinea l'assenza dell'autorizzazione alla vendita di abbigliamento cortestualmente alla presenza di un apposito scomparto del bancone del bar adibito a nascondiglio della merce illegale finalizzato alla visione e alla vendita della suddetta, tra l'altro presente in quantità considerevoli;

Parole chiave

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sospensione delle prestazioni d'invalidità necessità di cure mediche nuova domanda di rendita d'invalidità inesigibile malgrado lesioni salute proroga tardiva del termine sospensione del diritto di visita
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE VINCENTIS PIETRO nato a TARANTO il 04/04;1966 avverso la sentenza del 18/01/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Letto il ricorso di De Vincentis Pietro, Ritenuto che il motivo di ricorso contesta la correttezza della motivazione posta alla base del giudizio di responsabilità, è inammissibile poiché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; Considerato in particolare che il Giudice di appello motivando in ordine alla destinazione alla vendita dei prodotti contraffatti alla p.5 della sentenza impugnata sottolinea l'assenza dell'autorizzazione alla vendita di abbigliamento cortestualmente alla presenza di un apposito scomparto del bancone del bar adibito a nascondiglio della merce illegale finalizzato alla visione e alla vendita della suddetta, tra l'altro presente in quantità considerevoli;

Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Ritenuto che nulla è dovuto alla parte civile che ha depositato una comparsa senza alcuna con- testazione degli argomenti posti a fondamento del ricorso e che pertanto alcun apporto alla decisione ha comportato;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2024 Il onsigliere Es Il P