Ordinanza — n. 4458/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARZOUK IVAN nato a PALERMO il 14/04/1987 avverso la sentenza del 12/01/2023 della CORTE: APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Palermo confermava la decisione del locale Tribunale che, in data 19/9/2019, aveva riconosciuto l'imputato Marzouk Ivan colpevole dei delitti di rapina impropria aggravata e lesioni aggravate, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia; -letto il ricorso e la memoria del patrono della parte civile; -rilevato che i motivi formulati in punto di responsabilità e qualificazione giuridica della condotta reiterano rilievi adeguatamente scrutinati e motivatamente disattesi dalla Corte di merito che (pag.2/3) ha ampiamente argomentato l'attendibilità del riconoscimento fotografico, ribadito in dibattimento dalla p.o., persuasivamente confutando le contrarie doglianze difensive; che i giudici d'appello hanno, altresì, escluso (pag. 3/4) che dalle dichiarazioni del teste Brown possano trarsi elementi a favore del prevenuto; hanno confermato la qualificazione giuridica del fatto in termini di concorso in rapina impropria aggravata, svolgendo corretti argomenti giuridici in ordine alla contestualità spazio-temporale del furto e della violenza ai danni della p.o. ed esponendo le ragioni della compartecipazione oggettiva e soggettiva del ricorrente al fatto; -considerato che la difesa sollecita una rivalutazione del merito preclusa in sede di legittimità a fronte di un apparato giustificativo privo di aporie e manifeste illogicità; - ritenuto che, alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi cause d'esonero; - ritenuto, altresì, di non poter procedere a liquidazione delle spese in favore della costituita parte civile in difetto di notula ex art. 153 Disp.att. cod.proc.pen. (Sez. 5, n. 9897 del 30/09/1993, Rv. 196288 - 01)
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 153 Disp.att. cod.proc.pen; Ordinanza — n. 4458/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 3/4) che dalle dichiarazioni del teste Brown possano trarsi elementi a favore del prevenuto; hanno confermato la qualificazione giuridica del fatto in termini di concorso in rapina impropria aggravata, svolgendo corretti argomenti giuridici in ordine alla contestualità spazio-temporale del furto e della violenza ai danni della p.o. ed esponendo le ragioni della compartecipazione oggettiva e soggettiva del ricorrente al fatto; -considerato che la difesa sollecita una rivalutazione del merito preclusa in sede di legittimità a fronte di un apparato giustificativo privo di aporie e manifeste illogicità; - ritenuto che, alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi cause d'esonero; - ritenuto, altresì, di non poter procedere a liquidazione delle spese in favore della costituita parte civile in difetto di notula ex art. 153 Disp.att. cod.proc.pen. (Sez. 5, n. 9897 del 30/09/1993, Rv. 196288 - 01)
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARZOUK IVAN nato a PALERMO il 14/04/1987 avverso la sentenza del 12/01/2023 della CORTE: APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Palermo confermava la decisione del locale Tribunale che, in data 19/9/2019, aveva riconosciuto l'imputato Marzouk Ivan colpevole dei delitti di rapina impropria aggravata e lesioni aggravate, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia; -letto il ricorso e la memoria del patrono della parte civile; -rilevato che i motivi formulati in punto di responsabilità e qualificazione giuridica della condotta reiterano rilievi adeguatamente scrutinati e motivatamente disattesi dalla Corte di merito che (pag.2/3) ha ampiamente argomentato l'attendibilità del riconoscimento fotografico, ribadito in dibattimento dalla p.o., persuasivamente confutando le contrarie doglianze difensive; che i giudici d'appello hanno, altresì, escluso (pag. 3/4) che dalle dichiarazioni del teste Brown possano trarsi elementi a favore del prevenuto; hanno confermato la qualificazione giuridica del fatto in termini di concorso in rapina impropria aggravata, svolgendo corretti argomenti giuridici in ordine alla contestualità spazio-temporale del furto e della violenza ai danni della p.o. ed esponendo le ragioni della compartecipazione oggettiva e soggettiva del ricorrente al fatto; -considerato che la difesa sollecita una rivalutazione del merito preclusa in sede di legittimità a fronte di un apparato giustificativo privo di aporie e manifeste illogicità; - ritenuto che, alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi cause d'esonero; - ritenuto, altresì, di non poter procedere a liquidazione delle spese in favore della costituita parte civile in difetto di notula ex art. 153 Disp.att. cod.proc.pen. (Sez. 5, n. 9897 del 30/09/1993, Rv. 196288 - 01)
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 9 gennaio 2024 La Consigliera estensore Il Pr