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Ordinanza — n. 4456/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 4456/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4456/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SIMON BOGDAN nato a BACAU( ROMANIA) il 03/02/1986 avverso la sentenza del 20/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Palermo confermava la decisione del Tribunale di Marsala che, in data 9/12/2021, aveva affermato la penale responsabilità dell'imputato per il delitto di ricettazione aggravata, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia; -rilevato che la censura proposta in punto di mancato riconoscimento dell'attenuante ex art. 62.n. 4 cod.pen.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 4456/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 62.n. 4 cod.pen.

Parole chiave

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dubbio circa il carattere di infrazione diritto a un difensore risposta alla petizione azione intesa alla dichiarazione di responsabilità istanza di revisione penale difesa penale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SIMON BOGDAN nato a BACAU( ROMANIA) il 03/02/1986 avverso la sentenza del 20/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Palermo confermava la decisione del Tribunale di Marsala che, in data 9/12/2021, aveva affermato la penale responsabilità dell'imputato per il delitto di ricettazione aggravata, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia; -rilevato che la censura proposta in punto di mancato riconoscimento dell'attenuante ex art. 62.n. 4 cod.pen.

è manifestamente infondata in quanto il modesto valore economico della bicicletta è stato già considerato dal primo giudice e posto alla base del riconoscimento dell'attenuante speciale di cui all'art. 648, comma 4, cod.pen. (sant. Trib. pag. 5); che la giurisprudenza di legittimità con orientamento costante e consolidato ha affermato il principio secondo cui in tema di ricettazione la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è compatibile con la forma attenuata del delitto nel solo caso in cui la valutazione del danno patrimoniale sia rimasta estranea al giudizio sulla particolare tenuità del fatto (Sez. 7, Ord. n. 19744 del 26/01/2016, Rv. 266673-01;

Sez.

2. N. 43046 del 16/10/2007, Rv. 238508-01); -ritenuto che, alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi cause d'esonero. P.Q.NII. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 9 gennaio 2024 La Consigliera estensore Il Presidente