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Ordinanza — n. 4455/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 4455/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4455/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOSETTO CHLEI nato a ROMA il 02/07/1982 avverso la sentenza del 08/03/2023 della CORTE . APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Roma, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Velletri in data 20/9/2016, riconosceva a Losetto Chlei le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante ascritta e rideterminava la pena inflittagli per il delitto di rapina aggravata; - letto il ricorso e la memoria a firma del difensore; -rilevato che le censure proposte in ordine al giudizio di bilanciamento e alla dosimetria della pena sono manifestamente infondate, avendo la Corte di merito a pag. 6 chiarito le ragioni dell'operata comparazione con motivazione congrua, cui la difesa oppone una difforme valutazione della condotta processuale del prevenuto, sollecitando apprezzamenti di merito preclusi in questa sede a fronte di un apparato giustificativo che non mostra criticità giustificative; -ritenuto che, alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi cause d'esonero.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 4455/2024 — snpen · Corte di Cassazione: APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Roma, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Velletri in data 20/9/2016, riconosceva a Losetto Chlei le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante ascritta e rideterminava la pena inflittagli per il delitto di rapina aggravata; - letto il ricorso e la memoria a firma del difensore; -rilevato che le censure proposte in ordine al giudizio di bilanciamento e alla dosimetria della pena sono manifestamente infondate, avendo la Corte di merito a pag. 6 chiarito le ragioni dell'operata comparazione con motivazione congrua, cui la difesa oppone una difforme valutazione della condotta processuale del prevenuto, sollecitando apprezzamenti di merito preclusi in questa sede a fronte di un apparato giustificativo che non mostra criticità giustificative; -ritenuto che, alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi cause d'esonero.

Parole chiave

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aggravamento della pena attenuazione della pena commisurazione della pena per rapina motivi di cassazione maggiorazione dissuasiva difetto di motivazione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOSETTO CHLEI nato a ROMA il 02/07/1982 avverso la sentenza del 08/03/2023 della CORTE . APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Roma, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Velletri in data 20/9/2016, riconosceva a Losetto Chlei le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante ascritta e rideterminava la pena inflittagli per il delitto di rapina aggravata; - letto il ricorso e la memoria a firma del difensore; -rilevato che le censure proposte in ordine al giudizio di bilanciamento e alla dosimetria della pena sono manifestamente infondate, avendo la Corte di merito a pag. 6 chiarito le ragioni dell'operata comparazione con motivazione congrua, cui la difesa oppone una difforme valutazione della condotta processuale del prevenuto, sollecitando apprezzamenti di merito preclusi in questa sede a fronte di un apparato giustificativo che non mostra criticità giustificative; -ritenuto che, alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi cause d'esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 9 gennaio 2024 La Consigliera estensore Il Presidente