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Ordinanza — n. 4454/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to repetitive, specific arguments and unsupported sentencing censure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4454/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Nadia Salkanovic's appeal against her conviction for receipt inadmissible. The lower court had affirmed the first-instance judgment regarding her criminal liability and the specific sentencing calculation. The Supreme Court rejected the appeal because the arguments were repetitive and lacked specificity, and the sentencing censure was manifestly unfounded.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals must be specific and non-repetitive; censure of sentencing is admissible only if manifestly unfounded.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility repetitive arguments specificity requirement sentencing censure criminal liability receipt attenuazione della pena divieto di doppia punibilità divieto della doppia presa in considerazione

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
Art. 62 n. 4 cod.pen.
4-5) le emergenze che fondano l'affermazione di responsabilità della prevenuta in ordine al delitto ascrittole, operando puntuali richiami alla costante giurisprudenza di legittimità in tema; che, analogamente, per quel che concerne il diniego dell'attenuante ex art. 62 n.
Art. 648, comma 4, cod.pen.
devesi rilevare che il Tribunale aveva posto il modico valore del bene a fondamento del riconoscimento dell'attenuante speciale ex art. 648, comma 4, cod.pen. con conseguente impossibilità di valorizzare lo stesso dato ai fini dell'ulteriore diminuente (in tal senso, Sez.

Giurisprudenza citata

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Sez. 7, Ord. n. 19744 del 26/01/2016
con conseguente impossibilità di valorizzare lo stesso dato ai fini dell'ulteriore diminuente (in tal senso, Sez. 7, Ord. n. 19744 del 26/01/2016, Rv.
Sez. 2, n. 43046 del 16/10/2007
Sez. 2, n. 43046 del 16/10/2007, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALKANOVIC NADIA nato a ROMA il 29/01/1993 avverso la sentenza del 20/02/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Roma confermava la decisione del Tribunale di Tivoli che, in data 25/3/2021, aveva affermato ia penale responsabilità dell'imputata Salkanovic Nadia per il delitto di ricettazione, condannandola alla pena ritenuta di giustizia. -rilevato che i primi due motivi hanno carattere reiterativo e sono connotati da aspecificità, avendo la Corte territoriale ampiamente esposto (pagg. 4-5) le emergenze che fondano l'affermazione di responsabilità della prevenuta in ordine al delitto ascrittole, operando puntuali richiami alla costante giurisprudenza di legittimità in tema; che, analogamente, per quel che concerne il diniego dell'attenuante ex art. 62 n. 4 cod.pen. devesi rilevare che il Tribunale aveva posto il modico valore del bene a fondamento del riconoscimento dell'attenuante speciale ex art. 648, comma 4, cod.pen. con conseguente impossibilità di valorizzare lo stesso dato ai fini dell'ulteriore diminuente (in tal senso, Sez. 7, Ord. n. 19744 del 26/01/2016, Rv. 266673-01;

Sez. 2, n. 43046 del 16/10/2007, Rv. 238508-01 secondo cui in tema di ricettazione la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è compatibile con la forma attenuata del delitto nel solo caso in cui la valutazione del danno patrimoniale sia rimasta estranea al giudizio sulla particolare tenuità del fatto); -considerato che le conclusive censure in punto di dosimetria della pena appaiono manifestamente infondate alla stregua della motivazione rassegnata dalla Corte di merito in ordine alla congruità del trattamento sanzionatorio determinato dal primo giudice; -ritenuto che, alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi cause d'esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 9 gennaio 2024 La Consigliera estensore Il Pre