Italian court dismisses appeal against robbery conviction, upholding violence and diminished responsibility findings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Solimano inadmissible, rejecting arguments regarding lack of intent and absence of diminished responsibility. The appellate court had confirmed the lower court's finding of aggravated robbery and injuries, noting that the victim's pursuit constituted coercion beyond normal vehicle use. The Supreme Court affirmed this reasoning, citing established jurisprudence on the definition of violence in robbery and the strict criteria for 'anomalous' diminished responsibility.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 624 c.p.; Art. 116 c.p.: The Court holds that robbery requires coercion of physical or psychological liberty, which includes mechanical means exceeding normal vehicle use, and that diminished responsibility is denied when the grave outcome is not an exceptional factor unrelated to the base criminal conduct.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINAN2:A sul ricorso proposto da: SOLIMANO AEDO LUIS ANGEL nato il 26/02/1977 avverso la sentenza del 03/04/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS; Ritenuto in fatto e considerato in diritl:o Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Roma confermava la decisione del Gip del locale Tribunale che, in data 24/11/2022, aveva affermato la penale responsabilità dell'imputato Solimano Aedo Luis Angel per i delitti di rapina impropria aggravata e lesioni aggravate, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia; -rilevato che il primo motivo che deduce l'omessa motivazione sul dolo è manifestamente infondato; che, infatti, la Corte di merito ha fornito congrua risposta ai rilievi difensivi alle pagg. 1 e 2, argomentando in ordine alla prevedibilità dell'esito lesivo in danno della vittima che aveva inseguito il responsabile della sottrazione della cassa dopo la consumazione del furto, escludendo la natura colposa delle lesioni riportate a seguito della manovra d'allontanamento; che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito ir tema di rapina impropria che integra il requisito della violenza, quale elemento materiale del reato, non soltanto l'esercizio sul soggetto passivo di un vero e proprio costringinnento fisico, ma anche qualsiasi atto o fatto posto in essere dall'agente che si risolva comunque in una coartazione della libertà fisica o psichica del medesimo, conseguentemente indotto, contro la sua volontà, a fare, tollerare od omettere qualche cosa (Sez. 2, n. 28389 del 27/04/2017, Rv. 270180-01;
Sez. 2 , n. 23888 del 06/07/2020, Rv. 279587-01; in fattispecie analoga si è, inoltre, precisato che la violenza può essere esercitata con qualsiasi strumento, e quindi, anche con un mezzo meccanico, quale la automobile, non destinato per sua natura all'offesa, quando siano travalicati i limiti normali di uso dell'autoveicolo ovvero siano state attuate manovre dirette ad ostacolare l'attività di persone con incombente minaccia alla loro incolumità- Sez. 2, n. 4761 del 27/11/1989, dep. 1990, Rv. 183914 - 01; in senso c:onforme Sez. 2, n. 40156 del 10/11/2006, Rv. 235448 - 01); -considerato che ad analoghi esiti deve pervenirsi con riguardo al secondo motivo che lamenta il mancato riconoscimento della diminuente ex art. 116, comma 2, cod.pen., motivatamente negata dai giudici di merito in conformità al principio secondo cui, in tema di concorso di persone nel reato, la configurabilità del concorso cosiddetto "anomalo" di cui all'art. 116 cod. pen.
è soggetta a due limiti negativi e cioè che l'evento diverso non sia voluto neppure sotto il profilo del dolo alternativo o eventuale e che l'evento più grave, concretamente realizzato, non sia conseguenza di fattori eccezionali, sopravvenuti, meramente occasionali e non ricollegabili eziologicamente alla condotta criminosa di base (Sez. 1, n. 44579 del 11/09/2018, Rv. 273977-01);o -ritenuto che, alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi cause d'esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 9 gennaio 2023 La Consigliera estensor