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Ordinanza — n. 4450/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against aggravated robbery conviction due to lack of procedural grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4450/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Roberto Angius inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The lower court had confirmed Angius's criminal responsibility for aggravated robbery and a violation of the 1975 law, rejecting his arguments regarding the compatibility of injuries with the violent assault dynamics. The court found the defense's arguments lacked logical coherence and were not properly addressed by the trial court, thus finding no valid grounds for a renewed review.

Regesto Legislator

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Art. 624 bis cod. pen.; Art. 4 L. 110/75: Appeals lacking specific procedural grounds or logical argumentation against the lower court's detailed factual findings and legal reasoning are inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility aggravated robbery conviction lack of procedural grounds logical incoherence defense court costs and fine commisurazione della pena per rapina aggravamento della pena revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 624 bis cod. pen.
110/75; -rilevato che le censure proposte in ordine alla responsabilità e alla qualificazione giuridica del fatto ex art. 624 bis cod.pen.
Art. 4 L. 110/75
art. 624 bis cod.pen
110/75; -rilevato che le censure proposte in ordine alla responsabilità e alla qualificazione giuridica del fatto ex art. 624 bis cod.pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANGIUS ROBERTO nato a CAGLIARI il 24/12/1968 avverso la sentenza del 06/02/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Cagliari confermava la decisione del locale Tribunale che aveva affermato la penale responsabilità dell'imputato Angius Roberto per il delitto di rapina aggravata nonché per la contravvenzione ex art. 4 L. 110/75; -rilevato che le censure proposte in ordine alla responsabilità e alla qualificazione giuridica del fatto ex art. 624 bis cod.pen. reiterano rilievi che la Corte di merito ha adeguatamente scrutinato e motivatamente disatteso con corretti argomenti giuridici con cui il ricorrente non si rapporta in termini puntuali; che in particolare la sentenza impugnata ha offerto alla pag. 7 e segg. una accurata ricostruzione dell'episodio delittuoso e una dettagliata confutazione del gravame difensivo, argomentando persuasivamente circa la compatibilità delle lesioni riportate dall'imputato con la dinamica della condotta violenta in danno dei componenti della famiglia Orrù; -considerato, pertanto, che la difesa sollecita un rinnovato apprezzamento delle emergenze processuali precluso in sede di legittimità a fronte di un percorso argomentativo privo di aporie e manifeste illogicità; -ritenuto che, alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi cause d'esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 9 gennaio 2024 La Consigliera estensore Il President