Italian Court dismisses appeal regarding late notice of first-instance judgment due to procedural time limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Vincenzo Campagna's appeal inadmissible, ordering him to pay costs and a fine. Campagna argued that the first-instance judgment was null because the notice of deposit was sent to the wrong address, violating procedural rules. The court ruled that such defects must be raised during the appeal phase, not for the first time in the final review, making the claim untimely.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 178, comma 1 lett. c) cod. proc. pen.; Art. 180, comma 1 cod. proc. pen.; Art. 182 cod. proc. pen.: Nullities arising from the omission of notice of the first-instance judgment must be deduced within the appeal phase and cannot be raised for the first time in the Court of Cassation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMPAGNA VINCENZO nato a CATANIA il 05/07/1961 avverso la sentenza del 06/12/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Catania confermava la decisione del locale Tribunale che, in data 9/5/2016, aveva affermato la penale responsabilità dell'imputato Vincenzo Campagna in ordine al delitto di riciclaggio, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia; -rilevato che l'eccezione di nullità della sentenza impugnata per effetto dell'erronea notifica dell'avviso di deposito della sentenza del Tribunale ex art. 548, comma 2, cod.proc.pen.
è manifestamente infondata: il difensore assume che la notifica del tardivo deposito della decisione sia stata disposta non al domicilio dichiarato di Via Testulla 108, Catania ,ma in Via Testulla 103 sicchè si sarebbe verificata una nullità ex art. 178, comma 1 lett. c), cod.proc.pen. destinata a travolgere anche il processo d'appello incardinato a seguito d'impugnazione del difensore d'ufficio con atto di citazione ritualmente notificato al ricorrente; - che questa Corte ritiene con orientamento costante che l'omessa notifica all'imputato dell'estratto contumaciale della sentenza di primo grado (cui la notifica in discorso può ritenersi equiparata) comporta una nullità a regime intermedio (Sez. 2, n. 5888 del 11/02/2022, Rv. 282526-01;Sez. 5, n. 13803 del 17/02/2020, Rv. 279100-01), deducibile nei limiti di cui all'art. 182 cod. proc. pen. e rilevabile entro i termini indicati dall'art. 180 cod. proc. pen., sicchè la stessa doveva essere tempestivamente eccepita nel corso del giudizio d'appello e non, per la prima volta, in sede di legittimità (Sez. 2, n. 46638 del 13/09/2019, Rv. 278002 - 01); -ritenuto che, alla luce delle considerazioni che precedono,, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi cause d'esonero.
P.Q.NI. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 9 gennaio 2024 La Consigliera estensore Il Preside