Cassation court dismisses appeal against fraud conviction, ruling procedural defects and generic arguments do not justify reopening the case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs and a fine. The appellant challenged a second-instance confirmation of a fraud conviction, arguing procedural flaws regarding witness identification and sentencing. The court rejected these claims, noting that the lower courts properly evaluated the evidentiary value of preliminary investigation identifications and that the appellant's arguments were either repetitive, generic, or procedurally barred.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the grounds are repetitive, generic, or manifestly unfounded, and no new evidence or legal error justifies the reopening of the case.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUCATTINI ALESSANDRO nato a CIVITAVECCHIA il 03/08/1976 avverso la sentenza del 17/04/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Roma confermava la decisione del Tribunale di Civitavecchia che, in data 17/3/2022, aveva affermato la penale responsabilità dell'imputato Lucattini Alessandro in ordine al delitto di truffa, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia; -letto il ricorso e le note d'udienza a firma Cel difensore che contestano il preliminare vaglio d'inammissibilità dell'impugnazione; -rilevato che i primi quattro motivi che censurano sotto complementari profili l'affermazione di responsabilità del prevenuto per l'addebito ascrittogli sono reiterativi di rilievi che la Corte di merito ha adeguatamente scrutinato e motivatamente disatteso con un percorso giustificativo privo di frizioni logiche; che, infatti, quanto all'individuazione del prevenuto operata dalla p.o., la Corte di merito (pag.
3) ne ha confermato l'attendibilità alla luce delle dichiarazioni dibattimentali del Pelliccionii, conformandosi al costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo cui l'individuazione, personale o fotografica, di un soggetto, compiuta nel corso delle indagini preliminari, costituisce una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una specie del più generale concetto di dichiarazione, sicchè la sua forza probatoria non discende dalle modalità formali del riconoscimento bensì dal valore della dichiarazione confermativa, alla stessa stregua della deposizione testimoniale, e non dalle formalità di assunzione previste dall'art. 213 cod. proc. pen. per la ricognizione personale, utili ai fini della efficacia dimostrativa secondo il libero apprezzamento del giudice (Sez. 5, n. 23090 del 10/07/2020, Rv. 279437 - 01;
Sez. 6 , n. 17103 del 31/10/2018,dep. 2019, Rv. 275548 - 01); i giudici territoriali hanno, inoltre, efficacemente confutato l'assunto difensivo in ordine all'impossibilità di ravvisare artifici o raggiri nella condotta del prevenuto, evidenziando la spendita da parte del medesimo di un falso nome nel corso delle trattive, il tentativo di pagamento con un assegno all'apparenza vetusto, le false rassicurazioni mediante la chiamata in causa della Serban e, infine, l'allontanamento dall'officina con il veicolo senza saldare le riparazioni, circostanze tutte dotate di attitudine decettiva nei confronti della p.o.;infine la sentenza impugnata ha motivatamente disatteso la richiesta di rinnovazione istruttoria richiamando il diretto coinvolgimento della Serban, all'epoca dei fatti legata sentimentalmente all'imputato, nella commissione dell'illecito; -considerato che il quinto motivo in ordine alla dosimetria della pena è del tutto generico e privo di correlazione con la motivazione rassegnata dalla Corte di merito sul punto (pag.
3) mentre la censura relativo al diniego di riconoscimento dell'attenuante ex art. 62 n. 4 cod.pen. non risulta devoluta in appello ed è, comunque, manifestamente infondata alla luce del danno cagionato alla p.o.; -che è destituito di pregio il sesto motivo che lamenta la mancata "esclusione" delle statuizioni civili per non avere la parte civile partecipato all'udienza d'appello rassegnando le proprie conclusioni, stante il principio dell'immanenza della parte civile in forza del quale la mancata comparizione in appello e il mancato deposito delle conclusioni da parte del difensore non costituiscono revoca tacita o presunta in quanto l'art. 82, cornma secondo, cod. proc. pen. limita i casi di revoca presunta o tacita della costituzione di parte civile alle sole ipotesi di omessa presentazione delle conclusioni nel corso della discussione in fase di dibattimento di primo grado; -ritenuto che, alla luce delle considerazioni che precedono„ il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi cause d'esonero.
P.Q.N11. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 9 gennaio 2024 La Consigliera