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Ordinanza — n. 4447/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to procedural defects and lack of merit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4447/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Claudia Vecchi inadmissible and ordered her to pay procedural costs and a fine. The court found that the first three grounds were not permitted in a legitimacy proceeding because the lower courts correctly addressed procedural admissibility, the applicant's fraudulent conduct, and her intent. The final ground was deemed generic and unfounded, leading to the dismissal of the entire request.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals in legitimacy proceedings are inadmissible if the lower courts correctly ruled on procedural admissibility, the applicant's fraudulent conduct, or intent, and if the appeal grounds are generic or unfounded.

Parole chiave

Generato dall'IA
legitimacy proceeding inadmissible appeal fraudulent conduct procedural admissibility intent requirement generic grounds procedural costs allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VECCHI CLAUDIA nato a ROMA il 23/05/1974 avverso la sentenza del 22/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Letto il ricorso di Vecchi Claudia; Ritenuto che i primi tre motivi di ricorso non sono consentiti in sede di legittimità posto che la corte di appello e già il tribunale hanno correttamente risposto in ordine alla sussistenza della condizione di procedibilità, alla c:ondotta truffaldina della ricorrente ed in ordine al dolo della stessa; che in particolare il giudice di appello con gli argomenti esposti a pagina 5 ha spiegato le ragioni per cui ritenere valida la querela sporta, ed a pagina 6-7 descritto la condotta dell'imputata; che l'ultimo motivo è generico ed anche manifestamente infondato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Ritenuto che nulla è dovuto alla parte civile che ha depositato una comparsa senza alcuna contestazione degli argomenti posti a fondamento del ricorso e che pertanto alcun apporto alla decisione ha comportato;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende Roma 9/01/24 Il consigliere est. Il Presiden