Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 4446/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to generic photographic identification and lack of appeal on intent.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4446/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Luana Barletta's appeal inadmissible, confirming the lower court's conviction for fraud. The appellant challenged the photographic identification of the suspect, arguing it lacked specificity, but the court ruled such identification is merely a declarative act whose probative value depends on its content rather than formalities. Furthermore, the court found the appellant's claims regarding criminal intent were manifestly unfounded and procedurally precluded by the failure to raise them on appeal.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 213 cod. proc. pen.; The photographic identification of a suspect in preliminary investigations constitutes a declarative act whose probative force derives from the substance of the statement rather than formal requirements, and appeals regarding criminal intent are inadmissible if not raised in the first instance.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility photographic identification evidence declarative act probative value fraud conviction confirmation procedural preclusion intent responsabilità dell'impresa sostanza aziendale occultamento di beni

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 213 cod. proc. pen.
art. 213 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 23090 del 10/07/2020, Rv. 279437-01
per la ricognizione personale, utili ai fini defila efficacia dimostrativa secondo il libero apprezzamento del giudice (Sez. 5, n. 23090 del 10/07/2020, Rv. 279437-01;
Sez. 6, n. 17103 del 31/10/2018, dep. 2019, Rv. 275548-01
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARLETTA LUANA nato a ROMA il 15/06/1968 avverso la sentenza del 07/04/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Roma confermava la decisione del locale Tribunale che, in data 15/10/2021, aveva affermato la penale responsabilità dell'imputata Barletta Luana in ordine al delitto di truffa, condannandola alla pena ritenuta di giustizia; -rilevato che le censure concernenti l'individuazione fotografica della prevenuta sono inammissibili per genericità ed aspecificità oltre che manifestamente infondate alla luce del costante insegnamento di questa Corte secondo cui l'individuazione, personale o fotografica, di un soggetto, compiuta nel corso delle indagini preliminari, costituisce una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenl:a una specie del più generale concetto di dichiarazione, sicché la sua forza probatoria non discende dalle modalità formali del riconoscimento bensì dal valore della dichiarazione confermativa, alla stessa stregua della deposizione testimoniale, e non dalle formalità di assunzione previste dall'art. 213 cod. proc. pen. per la ricognizione personale, utili ai fini defila efficacia dimostrativa secondo il libero apprezzamento del giudice (Sez. 5, n. 23090 del 10/07/2020, Rv. 279437-01;

Sez. 6 , n. 17103 del 31/10/2018, dep. 2019, Rv. 275548-01); che, inoltre, risultano preclusi dalla mancata devoluzione in appello e, comunque, s'appalesano manifestamente infondati gli assertivi rilievi in punto di dolo, smentiti dalla ricostruzione dell'episodio effettuata dai giudici territoriali: -ritenuto che, alla luce delle considerazioni che precedono„ il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi cause d'esonero.

P.Q.1v11. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 9 gennaio 2024 La Consigliera estensore Il President