Ordinanza — n. 4445/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOHAMED JAMAL nato il 09/10/1971 avverso la sentenza del 08/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Roma confermava la decisione del locale Tribunale che, in data 7/12/2022, aveva affermato la penale responsabilità dell'imputato Mohamed Jamal in ordine ai delitti di rapina impropria aggravata e lesioni aggravate, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia; -rilevato che il ricorso è inammissibile per genericità dell'unico motivo articolato in quanto privo di qualsiasi correlazione critica con la motivazione rassegnata dalla Corte di merito, essendosi il difensore limitato ad apodittici rilievi in ordine ad asseriti vizi di motivazione senza alcun puntuale riferimento agli argomenti spesi dai giudici territoriali a fondamento del rigetto del gravame d'appello; -ritenuto che, alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi cause d'esonero.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 4445/2024 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOHAMED JAMAL nato il 09/10/1971 avverso la sentenza del 08/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Roma confermava la decisione del locale Tribunale che, in data 7/12/2022, aveva affermato la penale responsabilità dell'imputato Mohamed Jamal in ordine ai delitti di rapina impropria aggravata e lesioni aggravate, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia; -rilevato che il ricorso è inammissibile per genericità dell'unico motivo articolato in quanto privo di qualsiasi correlazione critica con la motivazione rassegnata dalla Corte di merito, essendosi il difensore limitato ad apodittici rilievi in ordine ad asseriti vizi di motivazione senza alcun puntuale riferimento agli argomenti spesi dai giudici territoriali a fondamento del rigetto del gravame d'appello; -ritenuto che, alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi cause d'esonero.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOHAMED JAMAL nato il 09/10/1971 avverso la sentenza del 08/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Roma confermava la decisione del locale Tribunale che, in data 7/12/2022, aveva affermato la penale responsabilità dell'imputato Mohamed Jamal in ordine ai delitti di rapina impropria aggravata e lesioni aggravate, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia; -rilevato che il ricorso è inammissibile per genericità dell'unico motivo articolato in quanto privo di qualsiasi correlazione critica con la motivazione rassegnata dalla Corte di merito, essendosi il difensore limitato ad apodittici rilievi in ordine ad asseriti vizi di motivazione senza alcun puntuale riferimento agli argomenti spesi dai giudici territoriali a fondamento del rigetto del gravame d'appello; -ritenuto che, alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi cause d'esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 9 gennaio 2024 La Consigliera estensore Il Presidente