Italian court dismisses appeal as inadmissible for reiterative grounds and generic second argument.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Scatà Amedeo inadmissible, ordering him to pay costs and a fine. The appellant challenged a conviction for money laundering regarding a vehicle with a stolen license plate, arguing against the legal qualification under Article 648 bis of the Penal Code. The court rejected the first ground as repetitive of previously dismissed points and found the second argument too generic without specific clarification on omitted elements.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 648 bis cod. pen.; Art. 360 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if its grounds are merely reiterative of points already correctly rejected by lower courts or if the arguments are so generic that they fail to specify which decisive elements were omitted by the territorial judges.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCATA AMEDEO nato a RAGUSA il 07/04/1987 avverso la sentenza del 06/12/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Catania confermava la decisione del Gip del Tribunale di Ragusa che, in data 24/5/2018, aveva riconosciuto Scatà Amedeo colpevole del delitto di riciclaggio, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia; -rilevato che il primo motivo che revoca in dubbio la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 648 bis cod.pen.
è reiterativo di rilievi correttamente disattesi dalla Corte di merito alla luce della costante giurisprudenza di legittimità secondo cui integra il delitto di riciclaggio la condotta di chi, ricevuto un ciclomotore o altro veicolo di provenienza delittuosa - per il quale è necessaria, ai fini della circolazione, la dotazione della targa indicata dall'art. 97, d.lgs. 3 aprile 1992, n. 285, che identifica l'intestatario del certificato di circolazione - vi apponga una targa di sua proprietà poiché, così facendo, ostacola l'accertamento della provenienza delittuosa del mezzo, che appare nella legittima disponibilità dell'agente (Sez. 2, n. 39702 del 17/05/2018, Rv. 273899 - 01; n. 56391 del 23/1:11/2017, Rv. 271553 - 01). -considerato che il secondo motivo è del tutto generico, avendo il difensore omesso di chiarire quale elemento di decisiva rilevanza prospettato nell'atto d'appello sia stato pretermesso dai giudici territoriali; -ritenuto che, alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi cause d'esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore deHa Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 9 gennaio 2024 La Consigliera estensore Il Presiden