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Ordinanza — n. 4442/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds and mere factual complaints.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4442/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Di Franco Massimo inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The first ground was rejected as generic because it merely repeated arguments already dismissed by the lower court without new specificity. The second ground was rejected because it constituted a mere factual complaint lacking the required direct evidence to challenge the declaration of criminal responsibility. Consequently, the court ruled that the appeal failed to meet the strict admissibility standards under Article 591 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and merely repeat arguments already decided, or if they consist of mere factual complaints without specific evidence or direct proof linking the facts to the alleged legal violation.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds mere factual complaint Article 591 c.p.p. procedural costs motivazione inadeguata delle censure costituzionali inutilizzabilità delle prove illecite censura dell'apprezzamento delle prove

Disposizioni normative citate

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Art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI FRANCO MASSIMO nato a VITTORIA il 03/08/1971 avverso la sentenza del 01/12/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; \\

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Letto il ricorso di Di Franco Massimo Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della violazione di legge in ordine all'ammissione delle prove testimoniali, è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame (si vedano le pagine 2 e 3 della sentenza impugnata) e, pertanto, non specifici; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione;

Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in relazione al reato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto che peraltro il ricorrente non indica l'elemento diretto di prova dimostrativo che sia stato l'imputato l'autore del reato presupposto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende Roma 9/01/24 Il consigliere est. Il Presidente