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Ordinanza — n. 4441/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to manifestly unfounded sentencing argument and lack of exemption grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4441/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a confirmed conviction for aggravated robbery and property damage, arguing only on sentencing metrics. The court rejected this claim as manifestly unfounded, citing the lower court's proper handling of mitigating versus aggravating factors and the appellant's prior record.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the sole ground is a sentencing argument that is manifestly unfounded, and no statutory exemptions from costs apply.

Parole chiave

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inadmissible appeal sentencing metrics manifestly unfounded procedural costs criminal conviction responsabilità disciplinare azione intesa alla dichiarazione di responsabilità denuncia mendace

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DANESE ANDREA nato a TORRE DEL GRECO il 07/09/1984 avverso la sentenza del 31/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Napoli confermava la decisione del Gip del Tribunale di Torre Annunziata che, in data 13/4/2016, aveva riconosciuto Andrea Danese colpevole dei delitti di rapina aggravata e danneggiamento,condannandolo alla pena ritenuta di giustizia; -rilevato che l'unico motivo proposto in punto di dosimetria della pena è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale disatteso con congrua motivazione la richiesta di prevalenza delle già concesse attenuanti generiche rispetto all'aggravante contestata, richiamando in senso ostativo l'intensità del dolo e i plurimi precedenti che militano a carico del ricorrente, con valutazione non scalfita dalle generiche deduzioni difensive; -ritenuto che, alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi cause d'esonero.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 9 gennaio 2024 La Consigliera estensore Il Presidente