Cassation court dismisses appeals against conviction for aggravated robbery and illegal weapon carrying due to procedural inadmissibility.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the joint appeals filed by three defendants inadmissible and ordered them to pay court costs and a fine. The appellants challenged a second-instance judgment confirming their convictions for aggravated robbery and illegal possession of weapons, arguing that the lower courts erred in weighing mitigating factors against aggravating circumstances. The court rejected these arguments as generic and repetitive, noting that the first-instance findings regarding the use of weapons and the severity of the crime were logically sound and not undermined by the defendants' apodictic defenses.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals that merely reiterate generic criticisms already addressed by the court of first instance without presenting new, specific grounds are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BAMUNDO FRANCESCO PIO nato a NAPOLI il 24/07/2003 SCOGNAMIGLIO GIUSEPPE nato a SAN GIORGIO A CREMANO il 20/05/2003 RAILLO SALVATORE nato a NAPOLI il 04/09/2000 avverso la sentenza del 29/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Napoli confermava la decisione del Gip del locale Tribunale che, in data 28/10/2022, aveva riconosciuto gli imputati Bamundo Francesco Pio, Scognamiglio Giuseppe e Raillo Salvatore colpevoli dei reati di rapina aggravata in concorso e porto abusivo di armi impropria, condannandoli alla pena ritenuta di giustizia; -letto il ricorso congiunto; -rilevato che le censure proposte, invero promiscue e per molti versi generiche, reiterano rilievi che la Corte di merito ha adeguatamente scrutinato e motivatamente disatteso con un percorso argomentativo privo di frizioni logiche sia con riguardo all'attendibilità delle pp.00. che alla sussistenza dell'articolato apparato circostanziale, stante la commissione dei fatti in più persone riunite, avvalendosi di un soggetto minore d'età, in tempo di notte e sfruttando le condizioni di minorata difesa delle vittime nonché con l'uso di armi.
La ricostruzione del fatto alla stregua delle dichiarazioni dei denunzianti non è scalfita dagli assunti difensivi, del tutto apodittici, in ordine al mancato uso di armi improprie nell'azione delittuosa; -considerato che i giudici territoriali hanno dato ampio conto (pag.
5) delle ragioni a fondamento del diniego di prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti, valorizzando in senso ostativo sia le modalità della condotta che la gravità del danno nonchè la allarmante causale dichiarata dagli imputati in sede di interrogatorio; che, pertanto, la difesa sollecita una rivalutazione di profili già correttamente apprezzati, quali la parziale confessione e il risarcimento del danno, a fronte di un giudizio di congruità del trattamento sanzionatorio irrogato in primo grado non suscettibile di censura in questa sede; - ritenuto che, alla luce delle considerazioni che precedono, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi cause d'esonero. P.Q.M.. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 9 gennaio 2024 La Consigliera estensore Il P