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Ordinanza — n. 4438/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 4438/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4438/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COGONI SALVATORE nato a CAGLIARI il 03/11/1.983 avverso la sentenza del 13/02/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Cagliari confermava la decisione del Gup del locale Tribunale che, in data 11/6/2021, aveva riconosciuto Cogoni Salvatore colpevole dei delitti di rapina impropria e lesioni, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia; -rilevato che il primo motivo reitera in forma generica censure in ordine alla qualificazione giuridica della condotta sub a) analiticamente scrutinate e motivatamente disattese con corretti argomenti giuridici (pagg. 5-7), con i quali la difesa non si rapporta in termini puntuali; -che anche il secondo motivo relativo alla mancata applicazione della sanzione sostitutiva della detenzione domiciliare è destituito di fondamento, avendo i giudici d'appello chiarito che la negativa prognosi di adeguatezza della pena alternativa poggia sulla recidività specifica del prevenuto e su pregresse, fallite, esperienze riabilitative (messa alla prova e sospensione dell'esecuzione della pena), ritenute dimostrative dell'incapacità di adesione del ricorrente alle prescrizioni della misura invocata; -ritenuto che, alla luce delle consideraziow che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi cause d'esonero.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 4438/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 5-7), con i quali la difesa non si rapporta in termini puntuali; -che anche il secondo motivo relativo alla mancata applicazione della sanzione sostitutiva della detenzione domiciliare è destituito di fondamento, avendo i giudici d'appello chiarito che la negativa prognosi di adeguatezza della pena alternativa poggia sulla recidività specifica del prevenuto e su pregresse, fallite, esperienze riabilitative (messa alla prova e sospensione dell'esecuzione della pena), ritenute dimostrative dell'incapacità di adesione del ricorrente alle prescrizioni della misura invocata; -ritenuto che, alla luce delle consideraziow che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi cause d'esonero.

Parole chiave

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verdetto di colpevolezza responsabilità penale dei minori gravi addebiti penali confessione testimone a carico colpa del patrocinatore
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COGONI SALVATORE nato a CAGLIARI il 03/11/1.983 avverso la sentenza del 13/02/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Cagliari confermava la decisione del Gup del locale Tribunale che, in data 11/6/2021, aveva riconosciuto Cogoni Salvatore colpevole dei delitti di rapina impropria e lesioni, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia; -rilevato che il primo motivo reitera in forma generica censure in ordine alla qualificazione giuridica della condotta sub a) analiticamente scrutinate e motivatamente disattese con corretti argomenti giuridici (pagg. 5-7), con i quali la difesa non si rapporta in termini puntuali; -che anche il secondo motivo relativo alla mancata applicazione della sanzione sostitutiva della detenzione domiciliare è destituito di fondamento, avendo i giudici d'appello chiarito che la negativa prognosi di adeguatezza della pena alternativa poggia sulla recidività specifica del prevenuto e su pregresse, fallite, esperienze riabilitative (messa alla prova e sospensione dell'esecuzione della pena), ritenute dimostrative dell'incapacità di adesione del ricorrente alle prescrizioni della misura invocata; -ritenuto che, alla luce delle consideraziow che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi cause d'esonero.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 9 gennaio 2024 La Consigliera estensore Il Presidente