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Ordinanza — n. 4437/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against conviction for residence card forgery, rejecting non-prosecution plea.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4437/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for the forgery of a residence card. The appellant argued for non-prosecution under Article 131-bis of the Penal Code, but the court found the offense's gravity justified punishment due to the illegitimate stay and abuse of migrant rights. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis c.p.; Art. 602 c.p.: The plea of non-prosecution under Article 131-bis of the Penal Code does not apply when the court finds the offense sufficiently grave based on the specific circumstances, such as the illegitimate retention of status and the abuse of rights connected to regular migration.

Parole chiave

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forgery of residence card non-prosecution plea Article 131-bis Penal Code criminal appeal inadmissibility penal gravity assessment allegazioni fattuali non credibili attendibilità dei testimoni testimone a discarico

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis c.p.
Art. 602 c.p.
art. 131 bis cod.pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL MALKI ADIL nato il 01/10/1984 avverso la sentenza del 25/05/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS; Ritenuto in fatto e considerato in diritl:o Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Cagliari confermava la decisione del locale Tribunale che, in data 4/11/2021, aveva riconosciuto El Malki Adil colpevole della ricettazione di una carta di soggiorno, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia; -rilevato che l'unico motivo proposto che censura la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod.pen. reitera rilievi adeguatamente scrutinati e motivatamente disattesi dalla Corte di merito con argomenti che non mostrano frizioni logiche; che, infatti, la sentenza impugnata (pag.

6) ha escluso la tenuità dell'offesa in esito al complessivo apprezzamento delle circostanze del fatto, evidenziando il vantaggio perseguito, consistente nell'illegittima permanenza sul territorio nazionale e nel godimento dei diritti connessi allo status di migrante regolare, facendo corretta applicazione delle coordinate ermeneutiche enunziate dalla giurisprudenza di legittimità in materia; -ritenuto che, alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi cause d'esonero. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 9 gennaio 2024 La Consigliera estensore Il Presidente