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Ordinanza — n. 4436/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for tardiness due to incorrect PEC address, rejecting force majeure claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4436/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay costs and a fine. The appellant argued that a delay in filing was excusable because the appeal was mistakenly sent to an inactive email address instead of the correct one. The court rejected this claim, ruling that no force majeure existed when the appeal was filed electronically at a different PEC address than that specified in the official directive.

Regesto Legislator

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Art. 160 c.p.p.; Art. 87-bis, comma 1, digs. 10 ottobre 2022, n. 150: An error in filing an appeal electronically at a different PEC address than the one indicated in the official directive does not constitute force majeure and does not excuse tardiness.

Parole chiave

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tardiness appeal force majeure PEC address error electronic filing procedural inadmissibility notifica del cambiamento d'indirizzo finzione di notifica postale domicilio eletto

Disposizioni normative citate

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Art. 160 c.p.p.
Art. 87-bis, comma 1, digs. 10 ottobre 2022, n. 150

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 48804 del 14/11/2023
150 (Sez. 4, n. 48804 del 14/11/2023, Rv.
n. 44368 del 28/9/2023
285399 - 01; n. 44368 del 28/9/2023, Rv.
Sez. 3, n. 26009 del 29/4/2021
Sez. 3, n. 26009 del 29/4/2021, Rv.
Sez. 6, n. 46119 del 09/11/2021
281734-01; Sez. 6, n. 46119 del 09/11/2021; Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MELE CARMELA LETIZIA nato a BARI il 10/10/1968 avverso l'ordinanza del 19/06/2023 del TRIBUNALE di LIVORNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Con l'impugnata ordinanza il Tribunale di Livorno quale giudice dell'esecuzione rigettava la richiesta del difensore di Mele Carmela Letizia di remissione in termini per l'impugnazione della sentenza emessa dallo stesso Tribunale il 3/2/2022 ;in relazilone alla quale l'interposto appello era stato dichiarato inammissibile per tardività; -rilevato che l'unico motivo proposto che deduce l'incolpevole affidamento sul corretto inoltro dell'impugnazione ad una casella di posta elettronica dell'ufficio giudiziario inattiva è manifestamente infondato, avendo questa Corte evidenziato l'impossibilità di ravvisare una causa di forza maggiore e la conseguente scusabilità dell'errore nell'ipotesi in cui il gravame sia stato depositato telematicamente presso un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato nel decreto del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui all'art. 87-bis, comma 1, digs. 10 ottobre 2022, n. 150 (Sez. 4, n. 48804 del 14/11/2023, Rv. 285399 - 01; n. 44368 del 28/9/2023, Rv. 285266-01;

Sez. 3, n. 26009 del 29/4/2021, Rv. 281734-01; Sez. 6, n. 46119 del 09/11/2021; Rv. 282346-01); -ritenuto che, alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi cause d'esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 9 gennaio 2024 La Consigliera estensore Il Presidente