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Sentenza — n. 4435/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 4435/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 4435/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI NARDO GIUSEPPINA nato a VENAFRO il 20/03/1964 avverso la sentenza del 29/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MAREA DE SANTIS; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Roma confermava la decisione del Tribunale di Viterbo che, in data 25/2/2021 aveva dichiarato Di Nardo Giuseppina colpevole del delitto di truffa, condannandola alla pena ritenuta di giustizia; -rilevato che in data 3 gennaio 2024 Ferrera Luca rimetteva la querela sporta in data 26/6/2016 con dichiarazione resa al Nucleo Carabinieri della Polizia Militare di Civitavecchia e che il giorno seguente Di Nardo Giuseppina formalizzava la propria accettazione. - stante la ritualità del negozio abdicativo, deve emettersi sentenza d'annullamento senza rinvio, risultando il reato a giudizio estinto per intervenuta remissione di querela; in assenza di contrarie pattuizioni le spese, a norma dell'art. 340 cod.proc.pen., fanno carico alla querelata.

Regesto Legislator

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art. 340 cod.proc.pen; Sentenza — n. 4435/2024 — snpen · Corte di Cassazione: - stante la ritualità del negozio abdicativo, deve emettersi sentenza d'annullamento senza rinvio, risultando il reato a giudizio estinto per intervenuta remissione di querela; in assenza di contrarie pattuizioni le spese, a norma dell'art. 340 cod.proc.pen., fanno carico alla querelata.

Parole chiave

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diritto a un difensore godimento dei diritti civili legittimazione attiva degli eredi stato di bisogno accesso effettivo alla giustizia legittimazione a contestare licenza

Disposizioni normative citate

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art. 340 cod.proc.pen
- stante la ritualità del negozio abdicativo, deve emettersi sentenza d'annullamento senza rinvio, risultando il reato a giudizio estinto per intervenuta remissione di querela; in assenza di contrarie pattuizioni le spese, a norma dell'art. 340 cod.proc.pen., fanno carico alla querelata.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI NARDO GIUSEPPINA nato a VENAFRO il 20/03/1964 avverso la sentenza del 29/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MAREA DE SANTIS; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Roma confermava la decisione del Tribunale di Viterbo che, in data 25/2/2021 aveva dichiarato Di Nardo Giuseppina colpevole del delitto di truffa, condannandola alla pena ritenuta di giustizia; -rilevato che in data 3 gennaio 2024 Ferrera Luca rimetteva la querela sporta in data 26/6/2016 con dichiarazione resa al Nucleo Carabinieri della Polizia Militare di Civitavecchia e che il giorno seguente Di Nardo Giuseppina formalizzava la propria accettazione. - stante la ritualità del negozio abdicativo, deve emettersi sentenza d'annullamento senza rinvio, risultando il reato a giudizio estinto per intervenuta remissione di querela; in assenza di contrarie pattuizioni le spese, a norma dell'art. 340 cod.proc.pen., fanno carico alla querelata.

P.Q.N11. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputata al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 9 gennaio 2024 La Consigliera estensore Il Presidente