Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to reiterative grounds and lack of new arguments regarding mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant's sole ground of appeal, challenging the denial of a mitigating circumstance under Article 62(4) of the Penal Code, was deemed reiterative of arguments already thoroughly examined and rejected by the lower appellate court. The court upheld the lower court's reasoning, which emphasized the aggravated nature of the robbery, including its early morning timing, isolated location, and the use of a knife, finding no basis for reconsideration.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62 n. 4 cod. pen.; The appeal is inadmissible if the grounds raised are merely reiterative of those already scrutinized and rejected by the lower court with correct legal arguments, lacking any new elements to justify a fresh examination.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE VITA PAOLO nato a NAPOLI il 29/04/1998 avverso la sentenza del 02/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Napoli confermava la decisione del Gip del locale Tribunale che, in data 26/9/2019, aveva dichiarato De Vita Paolo colpevole del delitto di rapina aggravata, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia; -rilevato che l'unico motivo proposto, con cui il difensore censura il mancato riconoscimento dell'attenuante ex art. 62 n. 4 cod.pen., è reiterativo di rilievi adeguatamente scrutinati e disattesi dalla Corte territoriale con corretti argomenti giuridici, avendo la sentenza impugnata richiamato a sostegno della reiezione della richiesta la plurioffensività del delitto ascritto e la forte carica intimidatoria connessa alle modalità esecutive della rapina, attuata nelle prime ore del giorno, in una zona isolata, con l'utilizzo di un coltello (in tal senso, tra molte, Sez. 2 , n. 28269 del 31/05/2023, Rv. 284868-01;
Sez. 2, n. 32234 del 16/10/2020, Rv. 280173-01); -ritenuto che, alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi cause d'esonero. P.Q.NII. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 9 gennaio 2024 La Consigliera estensore Il Presidente