Cassation court dismisses appeal against conviction for attempted fraud, rejecting non-prosecution plea and generic mitigation claims.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Giordano Domenico inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the appellate court's decision to reject a plea of non-prosecution under Article 131 bis of the Penal Code and the denial of generic mitigating circumstances. The court dismissed these arguments, noting that the lower courts correctly applied precedents establishing habitual obstruction and properly assessed the defendant's negative personality and high intent without error.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131 bis cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the lower court's rejection of a plea of non-prosecution is based on duly scrutinized precedents establishing habitual obstruction, and when the denial of generic mitigation is grounded in an unassessable judgment of the defendant's negative personality and the intensity of the intent.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIORDANO DOMENICO nato a NAPOLI il 19/12/1973 avverso la sentenza del 01/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Napoli riformava limitatamente al 13-1,1A1I 2r trattamento sanzionatorio la decisione del Tribunale di Benevento che, in data , aveva dichiarato Giordano Domenico colpevole del delitto di tentata truffa; -rilevato che il primo motivo che censura la mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen. reitera in forma generica rilievi adeguatamente scrutinati e disattesi dalla Corte territoriale con corretti argomenti giuridici, avendo la sentenza impugnata richiamato (pag.
3) a sostegno della reiezione della richiesta i plurimi precedenti della stessa indole che militano a carico dell'imputato e che integrano l'abitualità ostativa secondo le coordinate ermeneutiche della giurisprudenza di legittimità; -considerato che il secondo motivo che lamenta il diniego delle attenuanti generiche è manifestamente infondato, avendo i giudici d'appello (pag.
4) richiamato a fondamento del rigetto la negativa personalità del prevenuto, attestata dai precedenti a suo carico, nonché le modalità della condotta espressive di particolare intensità del dolo, esprimendo un giudizio non sindacabile in questa sede in quanto adeguatamente argomentato; -ritenuto che, alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi cause d'esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 9 gennaio 2024 La Consigliera estensore Il President