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Ordinanza — n. 4432/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction for money laundering due to lack of admissible grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4432/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Elena Golia inadmissible, upholding the lower court's conviction for money laundering. The appellant argued against the preliminary inadmissibility of the appeal and challenged the confirmation of liability regarding the re-registration of a stolen vehicle using false documents. The court rejected these arguments, noting that the territorial judges adequately scrutinized the facts and that the conduct clearly fell under the specific qualification of money laundering rather than a lesser offense, with no mitigating circumstances identified.

Regesto Legislator

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Art. 648 bis cod. pen.; Art. 609 c.p.p.: The appeal against a conviction for money laundering is inadmissible when the grounds cited do not challenge the factual basis of the conviction or the correct legal qualification of the conduct as an obstacle to identifying the stolen property's origin.

Parole chiave

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money laundering conviction appeal inadmissibility legal qualification of crime false documentation usage reimmatricolazione veicolo recidiva nell'infrazione guida nonostante revoca della patente stato difettoso del veicolo

Disposizioni normative citate

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Art. 648 bis cod. pen.
Art. 609 c.p.p.
art. 648 cod.pen
art. 648 bis cod.pen
648 cod.pen., disattesa dalla Corte di merito in aderenza alla costante giurisprudenza di legittimità che ravvisa il profilo qualificante del delitto ex art. 648 bis cod.pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GOLIA ELENA nato a NAPOLI il 12/05/1982 avverso la sentenza del 09/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS; t Ritenuto in fatto e considerato in diritto Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Napoli confermava la decisione del Tribunale di S. Maria Capua Vetere che, in data 14/1/2021, aveva riconosciuto l'imputata Golia Elena colpevole del delitto di riciclaggio ascritto al capo a), condannandola alla pena ritenuta di giustizia; -letto il ricorso e la memoria a firma del difensore che contesta la preliminare valutazione d'inammissibilità dell'impugnazione; -rilevato che i primi due motivi che censurano la conferma del giudizio di responsabilità della prevenuta per l'addebito ascritto e adombrano l'immutazione del fatto per effetto dell'accertata insussistenza della titolarità in capo alla Golia dell'agenzia di pratiche automobilistiche sono manifestamente infondati, trattandosi di profili che i giudici territoriali hanno adeguatamente scrutinato e motivatamente disatteso (pag. 2/3) segnalando che l'affermazione di colpevolezza riposa, come da contestazione, sull'accertata reimmatricolazione ad opera della ricorrente del veicolo di provenienza furtiva mediante l'utilizzo di falsa documentazione; -che ad analoghi esiti di inammissibilità deve pervenirsi in ordine alla richiesta di riqualificazione del fatto ex art. 648 cod.pen., disattesa dalla Corte di merito in aderenza alla costante giurisprudenza di legittimità che ravvisa il profilo qualificante del delitto ex art. 648 bis cod.pen. in ogni attività che costituisca ostacolo all'identificazione della provenienza del bene, categoria nel quale si inscrive a pieno titolo la condotta della prevenuta; -che quanto alla dosimetria della pena i giudici territoriali hanno chiarito l'assenza di elementi positivamente apprezzabili ai fini dell'invoc:ata mitigazione sanzionatoria e la difesa non ha segnalato alcuna circostanza di decisiva rilevanza meritevole d'apprezzamento e pretermessa dalla sentenza impugnata; -ritenuto che, alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi cause d'esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 9 gennaio 2024 La Consigliera estensore Il P