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Ordinanza — n. 4431/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as generic and unrelated to appellate reasoning, ordering costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4431/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Giovanni Iavazzo's appeal against the Second Instance Court's confirmation of his conviction inadmissible. The appellant argued for specific reconsideration of liability and sentencing, but the court found these grounds generic and lacking critical correlation with the appellate judgment's reasoning. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: Appeals must be specific and critically linked to the contested judgment; generic arguments unrelated to the reasoning of the decision below are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds lack of critical correlation procedural costs criminal appeal review accertamento inesatto dei fatti sviamento della giustizia testimonianza inattendibile

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.
art. 648 cod.pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IAVAZZO GIOVANNI nato a NAPOLI il 05/10/1975 avverso la sentenza del 06/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Napoli per quanto in questa sede rileva confermava la decisione del Tribunale di Napoli Nord che, in data 8/1/2020, aveva riconosciuto l'imputato Iavazzo Giovanni colpevole del delitto di ricettazione, rideterminando la pena per effetto della declaratoria d'estinzione della contravvenzione sub b); -rilevato che i motivi proposti in punto di responsabilità e dosimetria della pena sono del tutto generici e privi della necessaria correlazione critica con l'apparato argomentativo della sentenza impugnata; che, in particolare, i giudici d'appello hanno confermato la responsabilità del prevenuto (pag. 4), dettagliatamente confutando la prospettazione difensiva, e hanno evidenziato che il primo giudice aveva già concesso le attenuanti generiche nella massima estensione muovendo dal minimo edittale previsto per il delitto ex art. 648 cod.pen., donde l'aspecificità delle censure sul punto; -ritenuto che, alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi cause d'esonero.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 9 gennaio 2024 La Consigliera estensore Il Presidente