Italian appeal dismissed for non-joinder of substitute penalty claim; procedural defect renders appeal inadmissible.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the claim for a substitute penalty was not raised as a ground for appeal. The appellant argued the lower court failed to propose a substitute sentence, but the court noted this omission did not violate the law. Consequently, the appeal was rejected due to the failure to properly join the request in the appellate stage.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 360, comma 1, lett. b, c.p.p.: The failure to propose a substitute penalty does not render a sentence void, and such a claim must be explicitly raised as a ground for appeal to avoid inadmissibility.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LICCARDI NICOLA nato a MARANO DI NAPOLI il 13/11/1951 avverso la sentenza del 27/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Liccardi Nicola avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che confermava la penale responsabilità dell'imputato in ordine alla contravvenzione di cui all'art. 707 cod.pen.; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata sostituzione della pena dei:entiva, non risulta essere stato previamente dedotto come motivo di appello né la richiesta è stata introdotta in corso di giudizio con evidente interruzione della catena clevolutiva; che, peraltro, questa Corte ha chiarito in tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi che il giudice non deve in ogni caso proporre all'imputato l'applicazione di una pena sostitutiva, essendo investito, al riguardo, di un potere discrezionale, sicché l'omessa formulazione, subito dopo la lettura del dispositivo„ dell'avviso di cui all'art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen., non comporta la nullità della sentenza, presupponendo un'implicita valutazione dell'insussistenza dei presupposti per accedere alla misura sostitutiva (Sez. 2,n. 43848 del 29/09/2023, D., Rv. 285412 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 9 gennaio 2024 La Consigliere estensore Il President