Cassation appeal dismissed for generic grounds lacking specific legal arguments under Article 581 of Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Iannelli Fabrizio inadmissible due to the lack of specific legal grounds. The appellant argued for a violation of law and lack of reasoning regarding his criminal liability for the crime of receiving stolen goods, but the appellate court's decision was deemed sufficiently motivated. The court rejected the appeal because the arguments were too general and failed to identify the specific legal elements required for a valid cassation review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. d) c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds are generic and indeterminate, failing to specify the legal elements underlying the censure and preventing the reviewing court from exercising its supervisory function.
Parole chiave
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a seguente ORDINAN2:A sul ricorso proposto da: IANNELLI FABRIZIO nato a POMIGLIANO D'ARCO il 20/04/1976 avverso la sentenza del 21/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Iannelli Fabrizio avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli che confermava la penale responsabilità dell'imputato per il delitto di ricettazione ascrittogli in rubrica; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il difetto di motivazione della sentenza impugnata è generico ed indeterminato perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione che ha sottoposto ad adeguato scrutinio il gravarne difensivo in punto di responsabilità e pena, esponendo compiutamente le ragioni che giustificano la reiezione, non indica gli elementi che sono alla base delle censure formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorn:?nte al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 9 gennaio 2024 La Consigliera estensore Il Presidente