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Ordinanza — n. 4428/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of specificity, rejecting generic criticism of subjective element and sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4428/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Emanuele Ingellis inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Ingellis argued that the Second Instance Court erred in finding criminal liability for the crime of receiving stolen goods due to a lack of subjective intent and in setting the penalty. The court rejected these claims as lacking specificity, noting they merely repeated generic criticisms already dismissed by the lower court with sound legal reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals must be specific; generic criticisms repeating arguments already rejected by the lower court without new legal grounds are inadmissible.

Parole chiave

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lack of specificity generic criticism subjective element criminal liability inadmissible appeal repetition of arguments procedural costs incapacità di discernimento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: INGELLIS EMANUELE nato a SAN CIPRIANO D'AVERSA il 18/07/1973 avverso la sentenza del 17/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Ingellis Emanuele avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che confermava la penale responsabilità del prevenuto per il delitto di ricettazione; ritenuto che i motivi di ricorso con i quali si deduce il vizio della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per mancanza dell'elemento soggettivo del reato di ricettazione nonché in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio sono privi di specificità poiché fondati su generici profili di censura che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito con corretti argomenti logici e giuridici (si veda, in particolare, pag. 4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.N. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 9 gennaio 2024 La Consigliera estensore Il Presidente